Roma, 28 settembre – Ricorsi alla giustizia amministrativa, interventi sul ministero della Salute per sollecitare circolari attuative, pressioni sulla classe politica finalizzate a correggere alcune delle norme. Questi gli interventi che Federfarma porrà in essere per provare ad “aggiustare” tutto ciò che è ragionevolmente aggiustabile nella legge sulla concorrenza, la n.124/2017, approvata in via definitiva dal parlamento lo scorso 2 agosto.
Ad annunciarlo è stato il presidente del sindacato Marco Cossolo, davanti all’assemblea nazionale della Federazione,convocata ieri a Roma proprio per una analisi e una riflessione collegiale sui contenuti e le possibili (e prevedibili) ricadute della legge che ha “sdoganato” l’ingresso delle società di capitale nella proprietà delle farmacie.
A formulare l’ipotesi che esistano spazi per interventi correttivi sulle norme della 124/17 è stato il costituzionalista Massimo Luciani (nella foto), consulente legale di Federfarma, illustrando i punti critici del provvedimento all’inizio dei lavori assembleari, come riferisce oggi l’house organ di Federfarma Filodiretto.
Molte le ambiguità del testo e le relative perplessità, che – ha spiegato Luciani e scrive Filodiretto – “si concentrano sull’applicazione alle società di capitale delle incompatibilità e delle responsabilità previste per le società di persone e i singoli titolari: innanzitutto, il legislatore non ha ritenuto opportuno riservare ai farmacisti iscritti all’albo la presenza obbligatoria nel capitale, quando la stessa legge impone alle società di servizi legali di destinare agli avvocati almeno i due terzi del capitale e dei voti”.
Altro aspetto poco chiaro è l’incompatibilità con l’esercizio della professione medica: “Va estesa alle società che detengono cliniche o case di cura, si è chiesto Luciani, oppure deve prevalere una lettura restrittiva che limita l’incompatibilità ai soli singoli curanti? E che dire delle incompatibilità concernenti i titolari di farmacia in quanto persone fisiche? Per quale ragione un farmacista che è proprietario di farmacia non può essere socio in una società che a sua volta detiene altre farmacie, mentre una società di capitali che dispone di farmacie può avere quote in un’altra società dello stesso genere?”
Dubbi analoghi in materia di responsabilità: anche se la 124/2017 non lo afferma espressamente, secondo Luciani “è ragionevole aspettarsi che le sanzioni comminate dal Tuls ai titolari farmacisti per violazioni e inadempienze vadano ora estese anche alle società di capitali”.
Ce n’è più abbastanza, insomma, ha concluso Cossolo, per richiedere chiarimenti e interventi “non solo per assicurare a tutti gli operatori chiarezza interpretativa e applicativa, ma anche per rimuovere le disparità che di fatto penalizzano i titolari di farmacia nella competizione con le società di capitale, per esempio in materia di comparaggio”.
Da qui l’impegno del sindacato dei titolari a muoversi fin da subito, d’intesa con i propri consulenti legali, “per mettere in campo tutte le iniziative (ricorsi al Tar, circolari attuative eccetera) con cui assicurare alle farmacie indipendenti un quadro normativo chiaro ed equo”.