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venerdì 11 Ottobre 2024
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CdS, Regioni non possono sconsigliare l’uso di certi farmaci ai medici pubblici

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Roma, 3 ottobre – Con la sentenza n. 4546 del 29 settembre 2017, il Consiglio di Stato ha accolto un ricorso dell’azienda farmaceutica Roche e ritenuto illegittima, annullandola, la raccomandazione della Regione Veneto con la quale è stato sconsigliato ai medici operanti nelle strutture ospedaliere pubbliche di utilizzare alcuni farmaci oncologici, regolarmente autorizzati dall’Aifa, per la cura della carcinoma ovarico e di quello mammario, rientranti tra i livelli essenziali di assistenza.

La Terza Sezione di Palazzo Spada  ha ribadito il principio secondo il quale le Regioni non possono limitare i livelli essenziali di assistenza, nemmeno “raccomandando” ai medici l’utilizzo di alcuni farmaci rispetto ad altri, valutati come meno convenienti nel rapporto costi/benefici. Tali livelli essenziali, infatti, devono restare uniformi sul territorio nazionale per la essenziale garanzia del diritto alla salute, così come prevista dall’art. 32 della Carta costituzionale.

Ciò, spiega la sentenza, non solo al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento terapeutico tra i pazienti residenti nelle diverse Regioni, ma anche per non influenzare, con differenti scelte di politica farmaceutica ispirate al mero contenimento della spesa sanitaria in ogni Regione, le scelte del medico nella prescrizione di un farmaco già valutato da parte dell’Aifa come idoneo, sul piano dell’appropriatezza terapeutica, alla cura di malattie gravi come il cancro, al termine di una valutazione scientifica alla quale non si può sovrapporre, o addirittura contrapporre, quella di ogni singola Regione.

Con l’occasione i giudici di Palazzo Spada, in sintonia con l’orientamento espresso dalla Corte costituzionale sul riparto di competenze Stato/Regioni in questa materia, hanno infatti ricordato che compete solo all’Aifa la valutazione circa l’appropriatezza terapeutica dei farmaci, l’equivalenza tra i principî attivi impiegati per la cura di gravi patologie, e la rimborsabilità dei medicinali da parte del Servizio sanitario nazionale.

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