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martedì 16 Aprile 2024
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Cassazione: comparaggio, il reato riguarda solo i farmaci e non gli integratori

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Roma, 29 novembre – Una cosa sono i farmaci, altra i prodotti parafarmaceutici, come ad esempio gli integratori. E dunque non sussiste il reato di comparaggio farmaceutico per chi corrompe il medico di base al fine di fargli prescrivere ai pazienti i prodotti di questo tipo della propria azienda.

Lo  ha stabilito la Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, con sentenza n. 51946 del 16 novembre 2018, ribadendo che per la normativa di riferimento (Direttiva 2002/46/CE, attuata in Italia con il D.Lgs 21 maggio 2004, n. 169), gli integratori alimentari sono definiti come “prodotti alimentari destinati a integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate“.

Ne discende che gli integratori alimentari sono prodotti alimentari e come tali: a) non possono vantare proprietà terapeutiche né capacità di prevenzione e cura di malattie (etichettatura, presentazione e pubblicità); b) sono soggetti alle norme in materia di sicurezza alimentare. Dunque, un integratore non è un farmaco, non è una specialità medicinale e non può essere considerato un prodotto a uso farmaceutico con conseguenti riflessi anche sul piano della integrazione in concreto del reato di comparaggio. Reato che, per conseguenza, non è configurabile quando le prescrizioni abbiano a oggetto semplici integratori alimentari e non specialità medicinali a uso farmaceutico.

A essere soggetti invece a particolari limitazioni, nell’interesse pubblico,  sono invece la produzione e il commercio dei farmaci, per i quali l’art. 123 del D.Lgs. 219/06 stabilisce che “nel quadro dell’attività di informazione e presentazione dei medicinali svolta presso medici o farmacisti è vietato concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura, salvo che siano di valore trascurabile e siano comunque collegabili all’attività espletata dal medico e dal farmacista“.

Inoltre il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 170 punisce “il medico o il veterinario che ricevano, per sé o per altri, denaro o altra utilità ovvero ne accettino la promessa, allo scopo di agevolare, con prescrizioni mediche o in qualsiasi altro modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto a uso farmaceutico

La sentenza, ovviamente, non significa che i comportamenti corruttivi in materia di prodotti altri dai farmaci non integrino gli estremi di altri reati: la Suprema Corte ha infatti confermato la condanna del ricorrente, amministratore di un’azienda, per corruzione propria, commessa (nel caso in esame) con una serie di iniziative illecite finalizzate a favorire la prescrizione del parafarmaco: dazione di buoni carburanti a due Mmg; organizzazione di cene elettorali in favore di un altro medico candidato alle elezioni comunali, oltre all’assunzione di sua moglie; corresponsione di somme di denaro a un primario di pediatria e assunzione del di lui figlio come informatore farmaceutico e, infine, corresponsione di denato  (circa 1.500 euro) a un medico di base.

 

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