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venerdì 29 Marzo 2024
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Via libera al decreto fiscale, rinviato l’obbligo per le farmacie della fatturazione elettronica

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Roma, 14 dicembre  – Via libera definitivo dell’Aula della Camera al decreto legge fiscale. Il provvedimento, sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia,  è stato approvato ieria Montecitorio con 272 voti a favore, 143 contrari e tre astenuti. Diverse e significative, come è noto, le misure per la sanità, alcune delle quali – come il divieto di doppio ruolo per i presidenti di Regione commissari ad acta per la sanità – rischiano di innescare un conflitto istituzionale con le Regioni, che hanno già rappresentato al Governo l’inopportunità della norma, chiedendo di rinviare il tema nell’ambito del nuovo Patto per la Salute che dovrà essere sottoscritto entro il 31 marzo 2019, ritenendo quella  “la sede naturale per discutere delle questioni inerenti anche i piani di rientro”.

Le misure di più diretto interesse per farmacie e settore farmaceutico sono però quelle che riguardano l’esonero dell’obbligo di fatturazione elettronica per medici, farmacisti e altri professionsiti della salute e quelle finalizzate a risolvere il nodo delle transazioni con le aziende farmaceutiche relative ai contenziosi sul ripiano del payback per gli anni 2013, 2014 e 2015.

Le prime sono contenute nell’articolo art. 10-bis del testo del decreto, dedicato appunto alle Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitariche – in virtù dell’approvazione di un emendamento a firma del relatore Emiliano Fenu (M5S) –  prevede per il periodo d’imposta 2019 l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.
La misura riguarda dunque in via diretta anche le farmacie pubbliche e private e i medici, oltre alle aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, Irccs, policlinici universitari, presidi specialistici ambulatoriali, strutture per l’erogazione di prestazioni di assistenza protesica e  assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari. L’esonero non riguarda in ogni caso la ricezione dei documenti di fatturazione in formato elettronico da parte dei fornitori e ciò ovviamente mantiene impregiudicata la necessità di adeguare la propria infrastruttura tecnologica e organizzativa per gestire correttamente i flussi di fatturazione provenienti in farmacia da soggetti come i distributori intermedi e l’industria.

L’altra misura rilevante per il settore del farmaco sono le Disposizioni in materia di transazioni con le aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica  contenute nell’articolo 22-quater e riferite ai rimborsi del paybak per gli anni 2013, 2014 e 2015. Le nuove norme chiariscono che per la validità delle suddette transazioni basterà, per la parte pubblica, la sola sottoscrizione dell’Agenzia italiana del farmaco, con una notevole semplificazione rispetto alla procedura osservata fin qui, che prevedeva anche l’obbligo della sottoscrizione dei ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze.

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