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mercoledì 19 Marzo 2025
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Garante privacy: “E-fatture sanitarie, non vanno emesse in ogni caso attraverso lo SDI”

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Roma, 28 dicembre – Si ritiene necessario ingiungere all’Agenzia delle entrate di dare idonee istruzioni ai soggetti che erogano prestazioni sanitarie “affinché in nessun caso sia emessa una fattura elettronica attraverso lo SDI (il sistema di interscambio tra gli operatori economici e i contribuenti, NdR) concernente l’erogazione di una prestazione sanitaria, a prescindere dall’invio dei dati attraverso il sistema TS, in modo da evitare trattamenti di dati in violazione del Regolamento e del Codice da parte dell’Agenzia stessa e di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel processo di fatturazione elettronica”.

Questa l’imposizione (ché di questo si tratta) che il Garante per la protezione dei dati personali ha impartito all’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 511 del 20 dicembre, relativamente alle fatture elettroniche emesse dai soggetti che erogano prestazioni sanitarie, per i quali, anche a seguito di un precedente intervento della stessa autorità, era già stata introdotta una deroga dall’obbligo di fatturazione elettronica per il periodo di imposta 2019, in particolare per le transazioni contenenti dati fiscali già trasmessi al Sistema Tessera sanitaria.

Il Garante è tornato sulla materia dopo le modifiche apportate all’impianto originario della fatturazione elettronica seguite ai molti rilievi critici da parte dell’autorità per la protezione dei dati individuali, rilievi subito oggetto di iniziative parlamentari poi sfociate in una modifica del decreto fiscale n.119/18 (convertito nella legge 136/18), con l’introduzione del già ricordato temporaneo regime derogatorio per il periodo di imposta 2019 per i professionisti sanitari.  Altra conseguenza diretta delle osservazioni del Garante, l’istituzione di un tavolo tecnico congiunto tra Agenzia delle Entrate, MEF e lo stesso Garante della privacy, per un esame congiunto delle criticità evidenziate, tavolo al quale hanno assicurato un contributo anche l’ Agenzia per l’Italia digitale, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cncdec), il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro e AssoSoftware, l’associazione dei produttori di software gestionale e fiscale.

Con il nuovo provvedimento, il Garante ha individuato i presupposti e le condizioni che l’Agenzia delle Entrate dovrà necessariamente osservare per avviare dal 1° gennaio 2019 i trattamenti di dati connessi all’obbligo di fatturazione elettronica. In particolare, il nuovo provvedimento segnala che il nuovo sistema di fattura elettronica, a differenza di quello previsto in prima istanza dall’Agenzia delle Entrate,  prevede che la stessa Agenzia si limiti a memorizzare solo i dati fiscali necessari per i controlli automatizzati, con l’esclusione della descrizione del bene o servizio oggetto di fattura. Dopo il periodo transitorio indispensabile per apportare le necessarie modifiche al sistema, la consultazione delle fatture sarà resa disponibile attraverso nuovi servizi e modalità solo su specifica richiesta del contribuente.

Il dato di maggior interesse del provvedimento, per i professionisti sanitari (quali i farmacisti) resta in ogni caso l’ingiunzione del Garante all’Agenzia delle entrate di dare idonee istruzioni ai soggetti che erogano prestazioni sanitarie affinché in nessun caso sia emessa una fattura elettronica attraverso lo SDI concernente l’erogazione di una prestazione sanitaria, a prescindere dall’invio dei dati attraverso il sistema TS.

 

Il provvedimento in tema di fatturazione elettronica n, 511/2018 del Garante Privacy

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