Roma, 27 aprile – C’è anche (in coerenza con le norme sulla “farmacia dei servizi”) la previsione di consentire a chi abbia conseguito più lauree o diplomi l’esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie presso le farmacie, con la sola eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione dei medicinali, nel disegno di legge Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale (meglio noto alle cronache giornalistiche, anche per ragioni di praticità, come ddl Lorenzin), approvato dalla commissione Igiene e Sanità del Senato e in procinto di passare all’esame dell’Aula, dove sarà presto calendarizzato.
A darne notizia è un comunicato stampa dello stesso ministero della Salute, alla cui iniziativa si deve il provvedimento. È stata infatti proprio la ministra Beatrice Lorenzin (nella foto) a unificare in un unico testo i contenuti di analoghi ddl presentati dai gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione, con il preciso obiettivo di accelerare l’adozione di misure ampiamente discusse, senza esito, anche nella precedente legislatura.
“Si tratta di misure attese da tempo dai cittadini e da tutti gli operatori del mondo sanitario. Per questo sono particolarmente felice dell’approvazione, dopo un lungo iter che ha garantito il necessario dibattito parlamentare e gli approfondimenti, presso la 12° Commissione Senato, del disegno di legge che porta il mio nome” dichiara con comprensibile soddisfazione Lorenzin. “Ringrazio tutti i componenti della Commissione Igiene e Sanità del Senato per il lavoro svolto e in particolare la presidente De Biasi, che ha svolto il ruolo di relatore del ddl; e auspico che il provvedimento possa essere esaminato e approvato, in tempi brevi, dall’Aula».
Molti e vari gli ambiti di intervento del provvedimento. Uno dei più rilevanti è quello degli ordini delle professioni sanitarie, oggetto di una serie di interventi finalizzati a una riforma e un ammodernamento del sistema ordinistico. Da sottolineare, al riguardo, le modifiche al Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 (“Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e
per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse”), con le quali si dispone che tali enti pubblici non economici sono organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici connessi all’esercizio professionale e sono sottoposti alla vigilanza del ministero della Salute, ancorché dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare. Ad essi, però (il punto era un preciso obiettivo, fortemente perseguito, del mondo ordinistico), non si estendono le norme di contenimento della spesa pubblica.
Il ddl Lorenzin trasforma inoltre gli attuali collegi delle professioni sanitarie e le rispettive federazioni nazionali in ordini delle medesime professioni e relative federazioni nazionali (per esemplificare, il collegio degli infermieri diventa “Ordine degli infermieri” e l’attuale Federazione dei Collegi Ipasvi diventerà Federazione degli ordini degli infermieri).
Ma il ddl accorpa anche in un medesimo ordine, quello dei tecnici sanitari di radiologia medica professioni tra loro omogenee e compatibili, quali le professioni sanitarie tecniche, della prevenzione e della riabilitazione che, pur regolamentate, non hanno ancora albi professionali. Prevista anche l’istituzione delle nuove professioni sanitarie di osteopata e chiropratico. Completa il quadro il passaggio a professioni sanitarie di biologi e psicologi, nonché l’istituzione dell’albo dei fisici nell’ordine dei chimici.
Il provvedimento, in accordo con il suo titolo, interviene anche per razionalizzare e semplificare le procedure amministrative in tema di sperimentazione dei medicinali ad uso umano e per prevedere che, in occasione dell’aggiornamento del Dpcm sui livelli essenziali di assistenza, siano obbligatoriamente inserite le procedure di controllo del dolore nella fase travaglio-parto, ricorrendo, previo consenso informato e fatta salva la libertà di scelta delle partorienti, alle tecniche di anestesia locale.
Ancora, vengono inasprire le sanzioni penali per chi compie reati ai danni delle persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture socio sanitarie residenziali o semi- residenziali e si prevedono misure
specifiche in materia di formazione medica-specialistica, puntando anche a nuove modalità – da definire con accordo Stato-Regioni – per inserire i medici in formazione specialistica all’interno delle aziende del Ssn.


