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venerdì 29 Marzo 2024
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Ddl Concorrenza, tetto regionale del 20% delle farmacie, questo il “paletto” al capitale

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Roma, 23 giugno – Hanno trovato piena conferma le anticipazioni delle scorse settimane (cfr. RIFday del 9 giugno scorso) in ordine alle misure da inserire nel ddl Concorrenza finalizzate a limitare “eccessi di invasività” delle società di capitale nella proprietà delle farmacie.

Habemus paxillum“, dunque, abbiamo il paletto, grazie a un emendamento presentato nella seduta della Commissione Industria del Senato di martedì scorso (qui l’intero resoconto) a firma dei due relatori Luigi Marino e Salvatore Tomaselli. La misura correttiva fissa nella percentuale del 20% del numero totale di farmacie presenti in una Regione o Provincia autonoma la quantità massima di esercizi che ciascuna società potrà possedere e controllare “direttamente o indirettamente”, prevedendo anche che l’Antitrust provveda a vigilare sul rispetto del tetto “attraverso l’esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida” attribuitigli dalle leggi.

Salvo improbabili ripensamenti dell’ultima ora che portino a correzioni di tiro in sede di presentazione dei subemendamenti (il cui termine sarà prevedibilmente molto ravvicinato, come auspicato dal relatore Tomaselli: l’obiettivo è infatti quello di chiudere l’esame del ddl Concorrenza entro la prossima settimana), sarà dunque questa la “diga” che dovrebbe impedire al capitale di “tracimare” nel retail farmaceutico del nostro Paese, con il rischio di dare vita a oligopoli di fatto.

In verità, la formulazione di quello che vorrebbe essere una sorta di  “barrage” al capitale in farmacia sembra sollevare perplessità all’interno della stessa Commissione, come testimonia la secca osservazione formulata nella seduta di martedì scorso dallo stesso presidente Massimo Mucchetti (nella foto),  ancora una volta non del tutto in linea con le scelte di maggioranza e governo sui contenuti del ddl Concorrenza (fu proprio lui, giusto per ricordare, a definirlo il classicotopolino partorito dalla montagna”).

Dopo aver ricordato il numero complessivo delle farmacie che operano in Italia, escludendo dal mazzo quelle rurali, in quanto “poco appetibili dal punto di vista degli investimenti societari”, Mucchetti ha infatti evidenziato come la fissazione di un tetto del 20% su base regionale consenta a un numero estremamente ridotto di società (basterebbero quattro, in ipotesi),  di “controllare il complesso delle farmacie italiane commercialmente appetibili“.

La preoccupazione del presidente della 10a Commissione, peraltro, ha subito  trovato conferma ed eco in una successiva notazione del relatore Marino, che ha in effetti riconosciuto come, nella mole degli emendamenti presentati all’art. 48 in materia di “paletti” al capitale, ve ne fossero  alcuni  che proponevano “un limite più rigoroso”.

La sensazione, insomma, è che il 48.100, così come formulato, non serva a scongiurare del tutto la preoccupazione che all’interno del servizio farmaceutico italiano il capitale possa recitare un ruolo preponderante, materializzando quel “rischio oligopolio” temuto e preconizzato da molte sigle di categoria, non solo quelle dei non titolari e delle parafarmacie (che agitano questo spauracchio ormai da più di un anno).

Molte riserve sono state infatti espresse anche dai titolari di farmacia, dove c’è chi – come il presidente di Federfarma Roma, Vittorio Contarina – nei giorni scorsi è arrivato a definire il paletto del 20% su base regionale

La quota del 20% sarebbe utile laddove rappresentasse il tetto per l’intera totalità delle società di capitali presenti in un determinato territorio, che non dovrebbe peraltro essere la Regione, ma il singolo comune o in alcuni casi la singola Asl” aveva sostenuto Contarina. “È infatti di tutta evidenza che se rimanesse su base regionale, la suddetta quota di farmacie in mano a una sola società si andrebbe preferibilmente a concentrare nelle grandi città. Un ‘paletto’ così formulato non solo sarebbe totalmente inutile, ma anche molto pericoloso in quanto la salute degli italiani verrebbe potenzialmente messa nelle mani di soli cinque soggetti, con conseguenze facilmente immaginabili.”

Il “paletto”, però, sembra essere proprio questo, almeno a leggere l’emendamento 48.100 proposto dai relatori. Che per comodità dei lettori, pubblichiamo integralmente qui di seguito.

Art. 48

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

“1-bis. I soggetti di cui al comma 1, lett. a), possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del venti per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma.”

“1-ter. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad assicurare il rispetto delle disposizioni del comma precedente attraverso l’esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuita dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287”.

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