
Antitrust, nihil obstat all’acquisto di CooFarma Salento da parte di Cef
Roma, 25 ottobre – L’acquisizione della società di distribuzione farmaceutica Coo-Farma Salento da parte della Cooperativa esercenti farmacia (Cef) non integra rischi tali da determinare modifiche sostanziali del mercato e pregiudicare la struttura dell’offerta. Questa la valutazione con la quale l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella sua seduta del 4 ottobre scorso, ha fatto scattare il semaforo verde per l’operazione di acquisto della cooperativa salentina da parte delle società guidata da Vittorino Losio (nella foto).
La decisione è pubblicata sull’ultimo Bollettino settimanale dell’Agcm, il n. 40 del 23 ottobre (pagg. 10-12). Osservando che “sulla base dei dati forniti dalle parti, nella distribuzione intermedia di farmaci, a livello nazionale, la quota detenuta da Cef nei primi sei mesi del 2017 è stata pari a circa l’11,1%, mentre quella detenuta da CooFarma è stimabile in circa lo 0,3%” e rilevando altresì che sul territorio italiano “sono presenti altri importanti e qualificati operatori, quali Comifar, Alliance Healthcare e Unico”, le valutazioni dell’Antitrust entrano nello specifico della distribuzione intermedia dei farmaci in Puglia, dove le quote di mercato detenute da Cef e da CooFarma nei primi sei mesi del 2017 sono state pari, rispettivamente, a circa il 9,4% e l’ 11,01% e dove, in ogni caso, sono presenti “qualificati concorrenti (quali Comifar, Vim e Farvima)”.
Per il Garante, dunque, la concentrazione Cef-CooFarma “non appare idonea a determinare una modifica sostanziale della posizione delle parti sul mercato, tale da pregiudicare la struttura dell’offerta. Infatti, l’operazione determina una sovrapposizione di quote di mercato sia a livello nazionale, sia nel più circoscritto ambito regionale, che appare non significativa e, in entrambi i casi, sono presenti diversi e qualificati concorrenti”.
Del tutto conseguente la delibera dell’Agcm di non avviare alcuna istruttoria sull’operazione, dal momento che essa “non determina… la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza“.
