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giovedì 18 Aprile 2024
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Consiglio di Stato: apertura delle farmacie (anche in deroga), decide il Comune

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Roma, 30 ottobre – Il Consiglio di Stato è intervenuto con una nuova sentenza (la n. 6998 pubblicata il 15 ottobre scorso) sulle competenze relative all’istituzione di nuove sedi farmaceutiche, ribadendo che esse spettano al Comune anche quando si tratti di sedi in deroga ai sensi dell’art. 104 del Testo unico delle leggi sanitarie (che nelle località con meno di 12.500 residenti rende appunto possibile aprire una sede in via eccezionale, “sganciandola” dal numero di abitanti, indipendentemente dal numero di abitanti, quando esistano particolari necessità dettate da condizioni topografiche e di viabilità, con il solo vincolo di rispettare la distanza di almeno 3.000 metri dagli esercizi pre-esistenti).

Il supremo consesso amministrativo ribadisce che il Cresci Italia del 2012 (ovvero la legge n. 27/2012, e segnatamente l’art. 11) hanno superato le disposizioni precedenti, che affidavano la pianificazione delle sedi farmaceutiche sul territorio regionale alle Regioni. Per effetto delle norme introdotte sette anni fa dal Governo Monti, osservano i giudici della Terza sezione del Consiglio di Stato (Roberto Garofoli presidente e Paola Alba Aurora Puliatti consigliere estensore), “lo strumento pianificatorio (in passato denominato pianta organica) non è più configurato come atto complesso che si perfezioni con il provvedimento di un ente sovracomunale (la Regione ovvero la Provincia), bensì come un atto di esclusiva competenza del Comune (e per esso della Giunta)”.

La scelta del legislatore, argomentano i magistrati, è stata quella di rispondere “all’esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio, corrispondente gli effettivi bisogni della collettività locale”, affidando le competenze pianificatorie sulle farmacie al “livello di governo più prossimo ai cittadini”, quindi il più capace di coglierne i reali bisogni, rispondendo così alla finalità, enunciata dalla Riforma Monti, di “assicurare un’equa distribuzione delle farmacie sul territorio, tenendo, altresì, conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate”.

Per questo motivo, si legge ancora nella sentenza, “l’individuazione e la localizzazione delle sedi farmaceutiche sono connesse ai compiti di pianificazione urbanistica attribuiti ai Comuni (…), in piena coerenza con il principio costituzionale della sussidiarietà verticale (Consiglio di Stato, Sez. III, 02/05/2016, n.1658)”.

Con la sola eccezione dei casi in cui la legge dispone un’esplicita attribuzione alle Regioni e alle Province autonome della competenza di istituire nuove farmacie di rilevanza sovracomunale in ragione della loro funzione (si tratta degli esercizi localizzati in siti come le stazioni ferroviarie, gli aeroporti eccetera),  viene dunque esclusa una residua competenza della Regione, in quanto “la localizzazione delle sedi è da ritenersi principio fondamentale della materia ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione”. Il che equivale a dire che la localizzazione delle sedi spetta esclusivamente al Comune e non può essere derogata neppure dalle leggi regionali.

Ribadito che la ratio della programmazione e della revisione delle piante organiche delle farmacie, “più che diretta ad evitare la proliferazione delle stesse e a salvaguardare le condizioni economiche di ciascun esercizio commerciale, risiede nella diversa esigenza di carattere pubblico di assicurare l’ordinata copertura di tutto il territorio al fine di agevolare la maggiore tutela della salute ai cittadini“,  la sentenza interviene anche sull’applicazione del criterio topografico derogatorio ai sensi dell’articolo 104 del Tullss.  I giudici del Consiglio di Stato affermano al riguardo che il rispetto della distanza dei 3000 metri “non può intendersi in modo rigido”, facendo riferimento a una pronuncia della Corte di Giustizia europea (la n.  570 del 1° giugno 2010), che ammette l’apertura di una farmacia a distanza inferiore “non solo in casi del tutto eccezionali, ma ogni volta che la rigida applicazione della regola generale rischi di non garantire un accesso adeguato al servizio farmaceutico”.

 

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