Roma, 28 ottobre – L’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, su segnalazione di un farmacista, ha avviato un’istruttoria nei confronti dell’Ordine interprovinciale dei Farmacisti di Bari-Barletta-Andria-Trani e di 16 farmacie di Altamura, per una presunta intesa volta a impedire – o comunque a concordare – preventivamente la misura degli sconti sui farmaci e su altri prodotti, tra cui gli integratori, venduti in farmacia, in violazione dell’articolo 2, comma 2, della Legge 287/1990.
A comunicarlo è una nota dello stesso Antitrust, spiegando che i funzionari dell’Agcm hanno condotto accertamenti ispettivi a Bari e ad Altamura. A giudizio dell’Antitrust, la condotta posta in essere da diversi farmacisti di Altamura, con la presenza dei rappresentanti dell’Ordine interprovinciale di Bari-BAT, sarebbe stata quella di “limitare l’applicazione degli sconti – o comunque concordarne preventivamente la misura – da riconoscere sul prezzo dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, pagati direttamente dai clienti e venduti nelle farmacie. Tale intesa appare di per sé idonea a ridurre sensibilmente la concorrenza di prezzo tra i farmacisti di Altamura nel mercato della vendita al dettaglio dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, in violazione dell’art. 2, comma 2, della Legge 287/1990″.
L’intesa oggetto di denuncia, scrive ancora l’Antitrust nella sua delibera, “impedendo l’utilizzazione di una significativa leva concorrenziale, idonea a stimolare l’acquisizione della clientela, appare soddisfare il requisito della consistenza in quanto, seppure confinata al territorio del Comune di Altamura, coinvolge quasi tutte le farmacie ivi presenti (sedici su ventidue) e l’Ordine interprovinciale. Essa rappresenta, in particolare, un’infrazione alla normativa antitrust particolarmente grave, in quanto diretta ad eliminare la concorrenza tra gli noperatori rispetto a una variabile economica di particolare rilevanza, qual è il prezzo”.
Al riguardo, inoltre, l’Agcm osserva come la natura anti-concorrenziale delle intese aventi ad oggetto il prezzo/sconto da praticare al pubblico “debba rinvenirsi indipendentemente dal carattere vincolante o meno delle indicazioni fornite, atteso che queste ultime sono comunque suscettibili di svolgere una funzione di orientamento del comportamento degli operatori e di determinare, conseguentemente, un’artificiale omogeneizzazione delle condizioni di mercato“.
Il procedimento avviato dall’Antitrutst dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2022.