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mercoledì 6 Dicembre 2023
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Tamponi, la sentenza della Consulta: non irragionevole l’esclusiva alle farmacie

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Roma, 9 luglio – Consentire alle sole farmacie – e non anche alle parafarmacie – l’effettuazione di test sierologici non è irragionevole, alla luce della diversa natura e del diverso regime giuridico dei due esercizi. La scelta in questo senso del legislatore, dunque, non produce vulnus ai principi costituzionali e sono dunque infondate nel merito le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tar Marche a proposito dell’articolo 1, commi 418 e 419, della legge 178/2020 (Legge di bilancio 2021), “nella parte in cui consentono alle sole farmacie l’effettuazione dei test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e dei tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene Sars CoV 2”.

Questa, in estrema sintesi, la motivazione della sentenza n. 171/2022 che la Corte costituzionale ha depositato il 7 luglio scorso a proposito dell’“affaire tamponi”  scaturito dalle delibere con le quali la Regione Marche aveva prima esteso alle parafarmacie lo stesso servizio di screening dei contagi Covid, attraverso l’effettuazione di tamponi,  già concordato  con le farmacie, per poi tornare sui suoi passi,  dopo una diffida di Federfarma, e revocare la concessione.

L’inevitabile ricorso seguito alle decisioni della Regione in sede amministrativa aveva portato il Tar Marche, a sollevare in una sentenza dello scorso 12 gennaio (la n. 07/2022) un dubbio di legittimità costituzionale sulle norme che affidano gli screening rapidi per Covid alle sole farmacie, osservando che l’esclusione delle parafarmacie dal novero delle strutture abilitate ad effettuare i tamponi in argomento non trova alcuna plausibile giustificazione (…) Viene dunque in rilievo la violazione dell’art. 3 e dell’art. 41 Cost., in quanto le norme in commento, senza un giustificato motivo, limitano la libertà di iniziativa economica di determinati soggetti giuridici rispetto alla medesima attività che altri soggetti giuridici operanti nello stesso mercato di riferimento sono invece abilitati a svolgere (attività, peraltro, che richiede una identica qualificazione professionale)” si leggeva nella sentenza dei giudizi amministrativi marchigiani, che passavano così la palla ai giudici della Consulta, sottolineando anche che escludere le parafarmacie dall’attività di screening per Covid “si pone anche in conflitto logico con la ratio sottesa alla normativa emergenziale, ossia quella di incrementare il numero dei tamponi”.

La Consulta non ha però ritenuto fondati i rilievi del Tar Marche, osservando che – ferma restando la presenza di farmacisti abilitati sia nelle farmacie sia nelle parafarmacie –  tra i due esercizi  permangono “una serie di significative differenze”:  le prime svolgono infatti “un servizio di pubblico interesse preordinato al fine di garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute”, sono di fatto integrate nel Ssn e distribuite capillarmente sul territorio nazionale “secondo il sistema di pianificazione di cui alla legge 475/68, il quale è volto ad assicurare l’ordinata copertura di tutto il territorio nazionale al fine di una maggiore tutela della salute”. Lo status delle parafarmacie, invece, tagliano corto i giudici costituzionali, è quello di semplici “esercizi commerciali”.

Ne consegue che, proprio in ragione della diversa natura dei due soggetti giuridici e del differente regime giuridico che li caratterizza, la scelta del legislatore di limitare gli screening Covid soltanto alle farmacie “rientra nella sfera della discrezionalità legislativa e non è censurabile per irragionevolezza”. Per la  Consulta, nel decidere di coinvolgere nell’attività di screening soltanto le farmacie “il legislatore si è affidato a soggetti ordinatamente dislocati sull’intero territorio nazionale in ragione delle esigenze della popolazione, che già fanno parte del Servizio sanitario nazionale e che, in tale veste, sono stati chiamati a erogare servizi a forte valenza socio-sanitaria“. In altri termini, a fare premio è “l’inserimento delle farmacie nell’organizzazione del Servizio sanitario nazionale, che già consente loro di condividere con le autorità sanitarie procedure amministrative finalizzate a fronteggiare situazioni ordinarie ed emergenziali, anche mediante il trattamento di dati sensibili in condizioni di sicurezza.

I giudici fanno peraltro riferimento alla giurisprudenza del supremo organo di garanzia costituzionale, che ha più volte affermato che, in tema di restrizioni della libertà di iniziativa economica privata, il limite insuperabile deve essere individuato “nell’arbitrarietà e nell’incongruenza – e quindi nell’irragionevolezza – delle misure restrittive adottate per assicurare l’utilità sociale” (di recente, sentenza n. 218/2021). E fanno notare come, in senso analogo, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea abbia ripetutamente sostenuto che “esigenze di tutela della salute consentono agli Stati membri di disporre restrizioni alla libertà di stabilimento e alla tutela della concorrenza, sempre che assicurino la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non vadano oltre a quanto è necessario per raggiungerlo”.

In una nota diramata dopo la sentenza, la Consulta mette in rilievo anche un altro aspetto della questione, relativo all’urgenza di fronteggiare la diffusione di Covid 19, che ha reso necessario “erogare sull’intero territorio nazionale nuovi servizi sanitari: la scelta di affidarli alle farmacie, e non anche alle parafarmacie, è fondata sull’inserimento delle farmacie nell’organizzazione del Ssn e quindi sulla loro abilitazione a trattare i dati sensibili raccolti e trasmetterli alle autorità sanitarie, attraverso i sistemi informativi e telematici già in uso”. E si tratta di una scelta che, come già detto, la Corte ha reputato “non irragionevole”. 

Questione chiusa, dunque? Forse non del tutto: il Tar Marche aveva sospeso il suo giudizio sul merito della questione, ritenendo necessario una valutazione della Consulta sui profili di costituzionalità. Valutazione che è ora arrivata, consentendo ai giudici marchigiani di esprimersi (e non si vede come non possano conformarsi alla pronuncia della Corte costituzionale). Ma c’è da ricordare che il contenzioso era passato anche in Consiglio di Stato che, nell’ordinanza n. 7994/21, pur senza dirimere la questione, nel sollecitare la fissazione dell’udienza di merito dinanzi al Tar per decidere sulla richiesta di sospensiva del provvedimento regionale di revoca dell’iniziale via libera all’effettuazione dei test antigenici rapidi anche nelle parafarmacie, aveva chiarito un punto certamente non privo di importanza. I giudici di Palazzo Spada affermano infatti nella loro ordinanza che i principi nell’occasione portati alla loro attenzione dai  rappresentanti delle parafarmacie “sono rilevanti e necessitano di approfondimento, anche ricorrendo alla Corte di Giustizia Ue, questo perché se a eseguire i test sono laureati come quelli che operano in farmacia e hanno i locali a norma, il diniego mal si giustifica nel corso di una emergenza sanitaria come quella causata dal virus”.

Alla luce della sottolineatura appena ricordata,  è ragionevole prevedere che i rappresentanti delle parafarmacie – laddove il Tar Marche, come appare scontato, si esprimerà nel merito della vicenda nel solco della sentenza n.171/22 della Consulta, – non tarderanno a bussare in Europa.

 

Corte costituzionale, sentenza n. 171/2022

 

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