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domenica 24 Settembre 2023
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Nicoloso: “Farmacia di prossimità e Pnrr, si parla tanto di vaccini. Ma la galenica?”

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Roma, 18 luglio – Partendo da quella che avrebbe dovuto essere una nota a margine di uno studio che ha formato la base del ciclo di lezioni per la Scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera eRisultato immagine per nicoloso avvocato firenze territoriale tenute da remoto alla Sapienza di Roma e all’Università di Padova, l’avvocato Bruno Riccardo Nicoloso (nella foto),  esperto di diritto farmaceutico di chiara e consolidata fama,  ha ritenuto opportuno inviare ai Centri Studi di Fofi, Fondazione Cannavò, Sifap, Federfarma e Assofarm (insieme a uno copia dello stesso studio) una sua considerazione sullo spazio che il Pnrr disegna per le farmacie territoriali nel percorso di riforma dell’assistenza di prossimità.

Nicoloso ricorda che nelle righe dedicate alla rete delle farmacie convenzionate, più volte proposte in passato dal nostro giornale,  nella Missione 6 del Pnrr, paragrafo 2,  si legge che questi esercizi costituiscono presidi sanitari di prossimità ubicati uniformemente sull’intero territorio del Paese e rappresentano un elemento fondamentale e integrante del Servizio sanitario nazionale. In particolare, la rete capillare delle farmacie convenzionate con il Ssn “assicura quotidianamente prestazioni di servizi sanitari a presidio della salute della cittadinanza: in tale ambito vanno inquadrate la dispensazione del farmaco, per i pazienti cronici la possibilità di usufruire di un servizio di accesso personalizzato ai farmaci, la farmacovigilanza, le attività riservate alle farmacie dalla normativa sulla cosiddetta ‘farmacia dei servizi’ e l’assegnazione di nuove funzioni tra le quali le vaccinazioni anti-Covid e antinfluenzali e la somministrazione di test diagnostici a tutela della pubblica salute”.

Partendo da qui, l’avvocato osserva  che si può senza alcun dubbio ritenere che la “rivoluzione copernicana” attuata con una concatenazione di interventi normativi cadenzati nel tempo abbia finito per costituire le fondamenta del nuovo modello organizzativo delle “farmacie di prossimità”, nella “infungibile dimensione di unicum di professione-struttura-servizio” scrive l’avvocato nella sua lettera ai centri studi delle sigle di categoria “proprio sulla scorta della sua evoluzione, caratterizzata dall’esercizio di una funzione pubblica svolta su concessione”. Non solo: la stessa “rivoluzione”  ha fatto del farmacista che svolge la professione in farmacia “un incaricato di un pubblico servizio, integrato nel Ssn, e non già un operatore sanitario deputato, tra l’altro, di inoculi vaccinali da praticare (…) nella farmacia di prossimità, con una evidente derubricazione del suo status professionale, che non comprende concettualmente tale attività sanitaria, ma non farmaceutica”. 

A questo riguardo, “se pure si possa ragionevolmente affermare che ciò debba comunque avvenire solo nelle logiche e nei limiti della farmacia dei servizi”,  a giudizio di Nicoloso non si può far finta di niente di fronte, diciamo così, a un’evidente dimenticanza. L’avvocato fiorentino prende a prestito Tito Livio, parafrasandolo, per scrivere che “dum Romae consulitur de inoculationibus, galenica vanescebit dalla riforma di settore del Pnrr afferente il ‘settore farmacia’, quando per contro l’allestimento delle preparazioni galeniche in forma magistrale, su ricetta medica personalizzata alle individuali esigenze di cura, si ponga inequivocabilmente, a monte della coerente dispensazione dei medicinali di origine industriale, tra gli obiettivi che qualificano la valenza professionale espressa da tale sistema culturale di servizi nella sua presa in carico del paziente, e questo rappresenti la saliente prospettiva della farmacia di prossimità ben oltre le vaccinazioni: unicuique suum”.

A ciascuno il suo, conclude Nicoloso, con l’invito (sottinteso  ma non per questo meno intelligibile) a non perdere di vista – nel percorso “rivoluzionario” che la farmacia sta compiendo – quelle che sono le pietre d’angolo della professione farmaceutica e della farmacia stessa. Che non possono davvero permettersi, se non a rischio della loro stessa esistenza futura come unicum  di  professione-struttura-servizio”, errori  (e qui acquista tutto il suo senso la citazione di Livio) come quello compiuto da Roma nel 219 a.C., quando appunto il Senato discuteva a oltranza sul da farsi mentre Annibale Barca assediava la sua alleata Sagunto. Finì come tutti sappiamo: Sagunto si arrese e Annibale la rase al suolo.

 

Lo studio di B.R. Nicoloso sugli interventi normativi nei primi due decenni degli anni 2000 – Rivista Sanità pubblica e privata

 

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