
Vaccini e tamponi per Covid-19, dal 1° gennaio decade l’esenzione Iva
Roma, 30 dicembre – Con un articolo pubblicato ieri sul supplemento Norme&Tributi Plus de Il Ssole 24 Ore, Marcello Tarabusi e Giovanni Trombetta (commercialisti dello Studio G
uandalini di Bologna ben noti alle cronache di categoria. rispettivamente a destra e sinistra nella foto)) ricordano che a partire dal 1° gennaio 2023 le cessioni di vaccini e dispositivi per diagnostica Covid-19 perdono l’esenzione Iva. Il 31 dicembre scade infatti il regime speciale temporaneo, introdotto dalla Legge di bilancio 2021.
La direttiva Ue 2020/2020 ha dato la facoltà di adottare, per gli strumenti di contrasto alla pandemia, uno speciale regime Iva che prevedeva, alternativamente, un’aliquota ridotta oppure l’esenzione senza pro-rata di detrazione.
Il regime, spiegano i due esperti, si applica ai “dispositivi medico-diagnostici in vitro della Covid-19 e servizi strettamente connessi a tali dispositivi”, ossia ai kit per tamponi e test sierologici. Per i vaccini Covid-19 è invece previsto solo il regime speciale di esenzione.
L’Italia aveva esercitato l’opzione prevedendo fino al 31 dicembre 2022 l’esenzione Iva con detrazione a monte per le cessioni di vaccini 19 e dispositivi diagnostici per Covid-19, compresi i servizi strettamente connessi; l’esenzione temporanea nel 2020 e, dal 2021, l’aliquota a regime del 5% sui cosiddetti “beni covid 19” utili al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica, tra i quali: ventilatori polmonari, mascherine, termometri, saturimetri, disinfettanti per mani, guanti monouso.
Dal 1° gennaio – in conformità con la direttiva Ue – cessa il regime speciale per vaccini, tamponi e test sierologici; l’Iva ridotta 5% sui beni Covid è invece a regime, quindi si applica anche l’anno prossimo.
Tarabusi e Trombetta invitano a prestare attenzione a inquadrare correttamente le prestazioni, per applicare il giusto regime Iva. “Quelle che costituiscono cessioni di beni (ad esempio: vendita di kit monouso per autotest Covid) rientreranno nel regime dei beni-Covid, e sconteranno quindi l’Iva al 5%” scrivono i due esperti. “Ma l’elenco di tali beni è tassativo e non comprende i vaccini, la cui vendita – che avviene dall’industria al servizio sanitario nazionale (Ssn) – sarà quindi soggetta all’aliquota del 10% prevista per i farmaci”.
Il corrispettivo per la somministrazione di vaccini e test diagnostici in farmacia sconterà invece l’esenzione Iva dei servizi sanitari (ai sensi dell’art.10, n. 18, del Dpr 633/1972), con applicazione del pro-rata di detrazione a monte. Per il committente (il Servizio sanitario nazionale per le prestazioni convenzionate, i privati per quelle a carico del cittadino) non cambia il costo del servizio, che a fini Irpef alimenterà la precompilata come onere detraibile.
Per le farmacie, concludono Tarabusi e Trombetta, la quota di Iva che diviene indetraibile (se il fatturato esente supera lo 0,5% del totale) costituisce un costo di gestione, che comporterà una lieve contrazione del margine su tali prestazioni.
