
Corte di Giustizia: “Illegittimo pubblicizzare i farmaci facendo leva sul prezzo”
Roma, 20 gennaio – Con una sentenza del 22 dicembre 2022, la Corte di Giustizia dell’Unione europea, nell’ambito di un procedimento avviato dalla società Euroaptieka, parte di un gruppo con sede in Lettonia che che possiede una rete di farmacie e di imprese di vendita al dettaglio di medicinali, si è pronunciata in merito alla legittimità di una disposizione nazionale lettone che vieta determinate forme di pubblicità dei medicinali, stabilendo che la promozione pubblicitaria di medicinali sulla base del prezzo è contraria al diritto comunitario. Lo ha chiarito la Corte di Giustizia Ue esprimendosi sul caso di una legge della Lettonia che vieta questo tipo di pubblicità.
Nella primavera del 2016, Euroaptieka aveva annunciato una vendita promozionale sul suo sito internet e nel suo periodico mensile offrendo una riduzione del 15% sul prezzo di qualunque medicinale in caso di acquisto di almeno tre prodotti. L’iniziativa era stata però vietata dall’autorità lettone di controllo dei medicinali, sulla base di un provvedimento nazionale che impedisce a un produttore di medicinali, oltre che di fornire ai medici campioni gratuiti di medicinali, di diffondere pubblicità relative a queste forme di vendita promozionale.
Euroaptieka si era opposta al divieto, opponendo ricorso davanti alla Corte costituzionale della Lettonia. La quale, considerata la necessità di interpretare la normativa europea in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di rivolgersi alla Corte di Giustizia. A riproporre in sintesi il contenzioso e il dispositivo della sentenza è un’ampia nota pubblicata sul sito dejalex.com.
Tre le questioni sollevate ai giudici europei: la prima è se la diffusione di informazioni che incoraggiano l’acquisto di medicinali giustificandone la necessità mediante il loro prezzo, annunciando una vendita speciale o indicando che detti medicinali sono venduti insieme ad altri, anche a prezzo ridotto, o ad altri prodotti, rientra nella nozione di “pubblicità dei medicinali”, anche quando le informazioni non riguardino un determinato medicinale, ma medicinali indeterminati.
Con la seconda e la terza questione, invece, la Corte costituzionale lettone chiedeva se le disposizioni della Direttiva 2001/83 debbano essere interpretati come ostative di una norma nazionale che impone restrizioni (non espressamente previste nella legge europea), vietando di includere, nella pubblicità dei medicinali presso il pubblico, informazioni che ne incoraggino l’acquisto giustificandone la necessità mediante il loro prezzo, annunciando una vendita speciale o indicando che detti medicinali sono venduti insieme ad altri, anche a prezzo ridotto, o ad altri prodotti e, dall’altro, se una disposizione nazionale del genere possa essere considerata finalizzata a favorire l’uso razionale dei medicinali.
La Corte, dopo aver ricordato che le disposizioni del diritto dell’Unione devono essere interpretate tenendo conto non soltanto della loro lettera ma anche del contesto in cui esse si inseriscono e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui fanno parte, hanno osservato che la pubblicità dei medicinali può nuocere alla salute pubblica, uno degli obiettivi essenziali che la Direttiva 2001/83 mira ad assicurare, in considerazione delle gravi conseguenze per la salute che possono derivare da un uso improprio o da un consumo eccessivo di medicinali soggetti a prescrizione medica, nonché dei rischi che possono inoltre essere collegati a un uso eccessivo o sconsiderato di medicinali non soggetti a tale prescrizione. I medicinali, infatti, si distinguono dalle altre merci per via dei loro effetti terapeutici, i quali implicano che, se assunti senza necessità o in modo scorretto, possono nuocere gravemente alla salute senza che il paziente sia in grado di prenderne coscienza al momento della somministrazione.
Di conseguenza, l’obiettivo essenziale di assicurare la tutela della sanità pubblica sarebbe in larga parte compromesso se le norme della Direttiva 2001/83 (segnatamente, l’articolo 86, paragrafo 1), fossero interpretate nel senso che un’azione di informazione, di ricerca della clientela o di incitamento, intesa a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali senza fare riferimento ad un determinato medicinale, non rientri nella nozione di “pubblicità dei medicinali”, ai sensi di tale disposizione, e non sia, pertanto, soggetta ai divieti, alle condizioni e alle restrizioni previste da tale direttiva in materia di pubblicità. Dal momento che una pubblicità di medicinali indeterminati, come quella di un’intera classe di medicinali destinati a trattare la stessa patologia, può riguardare anche medicinali soggetti a prescrizione medica o medicinali rimborsabili, infatti, escludere una simile pubblicità dall’ambito di applicazione delle disposizioni della Direttiva 2001/83 in materia di pubblicità sottrarrebbe qualsiasi pubblicità che non riguardasse specificamente un medicinale appartenente a detta classe.
Nel caso di specie, il provvedimento nazionale lettone impugnato da Euroaptieka si applica non già alle attività che concernono la semplice diffusione presso il pubblico di indicazioni meramente informative su dei medicinali, quali informazioni oggettive sul loro prezzo, e bensì a quelle che incoraggiano l’acquisto di medicinali giustificandone la necessità mediante il prezzo, annunciando una vendita speciale o facendo riferimento a una vendita combinata con quella di altri medicinali, eventualmente a prezzo ridotto, o con quella di altri prodotti venduti dalla farmacia interessata. Attività del genere, pertanto, sembrano avere una finalità promozionale, ricadendo quindi nella nozione di “pubblicità dei medicinali” ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, della Direttiva 2001/83.
Per quanto riguarda il rapporto tra il requisito che la pubblicità favorisca l’uso razionale dei medicinali e le restrizioni previste all’articolo 90 della Direttiva 2001/83 sotto forma di un elenco di elementi pubblicitari vietati, il fatto che tale direttiva non contenga norme specifiche relative a un determinato elemento pubblicitario non osta a che gli Stati membri vietino tale elemento sulla base dell’articolo 87, paragrafo 3, qualora esso favorisca l’uso irrazionale di medicinali, al fine di evitare ogni pubblicità eccessiva e sconsiderata che potrebbe incidere negativamente sulla salute pubblica. Di conseguenza, spetta agli Stati Membri vietare l’inclusione di elementi diversi da quelli di cui all’articolo 90 della Direttiva 2001/83 nella pubblicità presso il pubblico di medicinali non soggetti a prescrizione medica e non rimborsabili, qualora tali elementi siano tali da favorire l’uso irrazionale dei medicinali.
Nel caso di medicinali non soggetti a prescrizione medica e non rimborsabili, accade spesso che il consumatore finale valuti autonomamente, senza l’assistenza di un medico, l’utilità o la necessità del loro acquisto. Poiché tale consumatore non dispone necessariamente delle conoscenze specifiche ed oggettive che gli consentano di valutarne il valore terapeutico, la pubblicità può esercitare un’influenza particolarmente rilevante sulla valutazione e sulla scelta riguardo tanto alla qualità del medicinale che alla quantità da acquistare. In tale contesto, elementi pubblicitari come quelli cui fa riferimento la legge nazionale lettone sono atti ad indurre i consumatori ad acquistare medicinali non soggetti a prescrizione medica e non rimborsabili sulla base di un criterio economico legato al loro prezzo, potendo quindi indurli ad acquistare e a consumare tali medicinali senza che sia stata effettuata una valutazione oggettiva fondata sulle loro proprietà terapeutiche e su esigenze mediche concrete.
Un utilizzo irrazionale ed eccessivo dei medicinali può inoltre derivare da una pubblicità che, al pari di quelle contemplate dalla legge lettone, aventi ad oggetto offerte promozionali o su vendite combinate di medicinali e di altri prodotti, assimili i medicinali ad altri prodotti di consumo, che sono generalmente oggetto di sconti e riduzioni di prezzo al superamento di un certo livello di spesa. Divieti come quelli previsti dalla legge della Lettonia, tuttavia, hanno ad oggetto non già la diffusione di indicazioni meramente informative, prive di qualsiasi intento promozionale, su tali medicinali, e bensì la diffusione di contenuti diretti ad incoraggiarne l’acquisto, mediante il riferimento al loro prezzo, a una vendita speciale o a una vendita combinata con quella di altri medicinali, eventualmente a prezzo ridotto, o con quella di altri prodotti. Di conseguenza, sebbene la tutela efficace della salute e della vita delle persone imponga che i medicinali siano venduti a prezzi ragionevoli e che, pertanto, una concorrenza sui prezzi potrebbe essere vantaggiosa per il paziente, la legge nazionale lettone si limita a vietare la pubblicità di offerte promozionali o di vendite combinate, nonché quella in base al prezzo, senza tuttavia pregiudicare la possibilità, riconosciuta dal diritto lettone ai soggetti che commercializzano medicinali, di concedere sconti e riduzioni di prezzo al momento della vendita di medicinali e di altri prodotti sanitari.
Sulla base di queste premesse, la Corte di Giustizia ha pertanto statuito che: “L’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, deve essere interpretato nel senso che la diffusione di informazioni che incoraggiano l’acquisto di medicinali giustificandone la necessità mediante il prezzo di tali medicinali, annunciando una vendita speciale o indicando che detti medicinali sono venduti insieme ad altri medicinali, anche a prezzo ridotto, o ad altri prodotti, rientra nella nozione di «pubblicità dei medicinali», ai sensi di tale disposizione, anche qualora tali informazioni non riguardino un determinato medicinale, ma medicinali indeterminati.
L’articolo 87, paragrafo 3, e l’articolo 90 della direttiva 2001/83, come modificata dalla direttiva 2004/27, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione nazionale che vieti di includere, nella pubblicità presso il pubblico dei medicinali non soggetti a prescrizione medica e non rimborsabili, informazioni che incoraggino l’acquisto di medicinali giustificandone la necessità mediante il prezzo di tali medicinali, annunciando una vendita speciale o indicando che detti medicinali sono venduti insieme ad altri medicinali, anche a prezzo ridotto, o ad altri prodotti”.
