
Sediva, chiarimenti sull’obbligo di assistenza integrativa per i dipendenti di farmacia

Roma, 24 gennaio – A distanza di più di un anno dall’accordo del 7 settembre 2021 tra sindacati e Federfarma e dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni contrattuali per i dipendenti delle farmacie, residuano ancora dubbi sull’assistenza sanitaria integrativa introdotta nel Ccnl, operante dal 1° gennaio del 2022. Sul punto, in risposta al quesito di un titolare sull’obbligo o meno di dover finanziare questa voce, è tornata ieri piazzapitagora.it, la newsletter dello studio Sediva di Roma, con un parere nel quale richiama testualmente quanto prevede il nuovo Ccnl nella sezione appositamente dedicata all’assistenza sanitaria integrativa.
Al paragrafo 3, ricordano gli esperti dello studio romano, si legge che “a decorrere dal 1 novembre 2021, per il finanziamento dell’assistenza sanitaria integrativa, è dovuto un contributo pari a 13 euro mensili, per dodici mensilità e non computabile con il TFR, a carico del datore di lavoro. Il sistema di assistenza sanitaria integrativa dovrà essere operante dal 1 gennaio 2022 e le Parti stipulanti dovranno individuare le modalità di erogazione. In mancanza i 13 euro mensili saranno erogati come EDR“. Nel successivo paragrafo 8 si precisa poi che “il datore che ometta il versamento dei suddetti contributi è tenuto ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a 25 euro lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione contrattuale, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno subito. La corresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie”.
Ne discende, spiegano gli esperti di Sediva che “pur non essendo formalmente obbligatorio, sembra comunque opportuno aderire alla convenzione anche – tutto sommato – per la migliore ‘regolarità aziendale’, dato che oltre al DURC positivo – per godere delle agevolazioni contributive – l’azienda deve impegnarsi al rispetto del proprio Ccnl e queste sono due sue testuali disposizioni”.
Ma l’aspetto più delicato della questione, precisa la nota di Sediva, “va individuato, almeno in astratto, nel rischio di rivalsa del lavoratore per il danno da lui subito (o, se non altro, da lui ipoteticamente invocato) nel caso di mancata adesione della farmacia alla convenzione, quel che infatti – come accennato e come del resto è agevole comprendere – espone/può esporre di per sé il datore di lavoro a esiti non facilmente configurabili e comunque sempre ‘pericolosi’ anche sotto l’aspetto economico”.
Sediva suggerisce in buona sostanza (e non potrebbe essere altrimenti) di rispettare quello che, a tutti gli effetti, è un obbligo contrattuale a carico dei titolari delle farmacie, obbligo che tutela i lavoratori, garantendo un diritto stabilito nel Ccnl. Peraltro, nello scorso mese di luglio i sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno siglato con Federfarma gli accordi di costituzione della bilateralità settoriale prevista dallo stesso nuovo Ccnl, definendone l’operatività. Come si ricorderà, è stato costituito il Fondo contrattuale di assistenza sanitaria Fasifar, garantendo l’erogazione delle relative prestazioni assistenziali tramite Unisalute e il Fondo “Reciproca SMS”. Per quanto riguarda i lavoratori, la copertura, per evitare dispersione di risorse, prevede una distinzione tra il piano sanitario per i dipendenti farmacisti iscritti ad Enpaf-Emapi e il piano sanitario per i dipendenti non farmacisti. Le prestazioni sanitarie possono essere richieste in modalità rimborso, laddove previsto, e in modalità diretta, nelle strutture sanitarie convenzionate. Tra le prestazioni, sono ricomprese quelle in area ricovero, prestazioni di alta specializzazione, visite specialistiche e ticket per accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici riabilitativi a seguito di infortunio, pacchetto maternità, odontoiatria eccetera.
Le farmacie sono tenute al versamento di una quota semestrale, per ogni singolo dipendente assunto (i pagamenti dovevano essere effettuati entro il 15 ottobre 2022). Gli accordi di bilateralità prevedevano anche la regolarizzazione del pregresso da parte delle farmacie, per il periodo compreso tra il primo novembre 2021 e il 30 giugno 2022, oltre all’attivazione del rinnovo per il secondo semestre 2022, con una copertura sanitaria con decorrenza dal 1° luglio 2022.
Modalità di accesso alle prestazioni di welfare integrativo, piano sanitario e modalità di rimborso sono in ogni caso disponibili e consultabili da tutti gli interessati, titolari di farmacia e dipendenti, sul sito https://www.reciprocasms.it/farmacie.html
