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domenica 24 Settembre 2023
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AdE: “La remunerazione aggiuntiva a favore delle farmacie non è soggetta a Iva”

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Roma, 8 settembre –  La remunerazione aggiuntiva riconosciuta alle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Ssn non è soggetta a imposta sul valore aggiunto. A confermarlo, rispondendo a un quesito di Federfarma (qui il testo del documento) è la stessa Agenzia delle Entrate.

Anche la remunerazione aggiuntiva così come prevista prevista dall’articolo 1, comma 532, della legge di bilancio 2023 “non concorre alla determinazione della spesa farmaceutica convenzionata, ai fini del raggiungimento del limite di cui all’art. 1, comma 475, della legge 30 dicembre 2020, n. 178” scrive l’Agenzia nel suo parere in risposta al sindacato dei titolari. “L’erogazione delle somme in parola avviene altresì al verificarsi di presupposti predefiniti e non è commisurata al prezzo dei farmaci (essendo riconosciuta in relazione alle singole confezioni cedute, a prescindere dal prezzo), né modifica il prezzo al pubblico del farmaco.La non rilevanza ai fini Iva della remunerazione aggiuntiva a favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Ssn sono valide anche in relazione alla remunerazione aggiuntiva introdotta a regime dalla legge di bilancio 2023”.

Il parere dell’AdE  chiarisce come tale remunerazione sia riconosciuta “anche sulla base degli esiti della sperimentazione prevista dall’articolo 20, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e, dunque, deve ritenersi in continuità con quest’ultima previsione”.

La remunerazione aggiuntiva riconosciuta dalla manovra non dovrà dunque essere considerata come soggetta a Iva.

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