Roma, 26 ottobre – Come anticipato nei giorni scorsi dal ministro della Salute Orazio Schillaci (nella foto), la manovra di bilancio 2024 in progress ridetermina la composizione della spesa farmaceutica, lasciando invariato il tetto complessivo del 15,3% sul Fsn. Il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti è “rideterminato nella misura dell’8,6% a decorrere dall’anno 2024” e “conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica convenzionata è rideterminato nel valore del 6,7% a decorrere dal medesimo anno”. Resta fermo il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali. A riportare i virgolettati è Adnkronos Salute, che ha potuto visionare la bozza dell’articolato della legge di bilancio per il prossimo anno.
Sempre sul fronte farmaci, sono anche previste modifiche alle modalità di distribuzione. Per “favorire gli assistiti nell’accesso al farmaco in termini di prossimità”, entro il 30 marzo 2024, e poi con cadenza annuale, l’agenzia italiana del farmaco Aifa “provvede ad aggiornare il prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio individuando l’elenco vincolante di medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono transitare” alla classe A “dal regime di classificazione A-Pht”, cioè medicinali che necessitano di un controllo periodico da parte della struttura specialistica e per i quali ci sono condizioni compatibili con la distribuzione diretta. Farmaci prima ottenibili solo in ospedale, dunque, si potranno trovare in farmacia. Si provvede ad aggiornare poi l’elenco vincolante dei medicinali di questo prontuario non coperti da brevetto che possono essere assegnati alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico.
Altra disposizione contenuta nella manovra è che “nell’ambito dei limiti fissati per la spesa a carico del Ssn per i farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, a decorrere da marzo 2024 il sistema di remunerazione delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Ssn è sostituito da una quota variabile e da quote fisse”, che vengono elencate nella bozza (per esempio quota del 6% rapportata al prezzo al pubblico dell’Iva per ogni confezione, e quote che crescono a seconda delle fasce di prezzo al pubblico. Il tutto mantenendo il prezzo del farmaco invariato).
Un’ulteriore misura è finalizzata a “confermare e rafforzare la capillarità della rete delle farmacie sul territorio nazionale”. In base a quanto previsto vengono riconosciute “una quota fissa aggiuntiva” di 1,20 euro per ogni farmaco erogato dalle farmacie con fatturato Ssn al netto dell’Iva non superiore a 150mila euro; di 0,58 euro per ogni farmaco erogato dalle farmacie con fatturato Ssn al netto dell’Iva non superiore a 300mila euro; di 0,62 euro per ogni farmaco erogato dalle farmacie rurali sussidiate, con fatturato Ssn al netto dell’Iva non superiore a 450mila euro. A decorrere da marzo 2024 cessa poi l’applicazione di alcuni sconti (per esempio lo “sconto a beneficio del Ssn proporzionale al prezzo del farmaco per le diverse tipologie di farmacia”, o lo sconto disposto con determina Aifa del 9 febbraio 2007, e altre due tipologie).
La norma prevede l’istituzione di un tavolo tecnico ad hoc che, “dall’1 marzo 2024 e con cadenza annuale, monitora l’andamento della spesa connessa all’espletamento del servizio di dispensazione dei farmaci Ssn da parte delle farmacie, per verificare periodicamente “la sostenibilità economica” delle nuove previsioni contenute a questa voce della manovra 2024. Al tavolo tecnico partecipano “rappresentanti dei ministeri della Salute e dell’Economia e finanze, rappresentanti dell’Aifa, della Conferenza Stato-Regioni, e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie” senza compensi, rimborsi, gettoni di presenza o altro. Infine, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il ministero della Salute, sentita l’Aifa, predisporrà delle linee guida.