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venerdì 4 Ottobre 2024
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Riduzione liste d’attesa, ieri a Montecitorio sì definitivo al decreto, che diventa legge

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Roma, 25 luglio – L’assemblea di Montecitorio ha approvato ieri in via definitiva, con 171 voti favorevoli e 122 contrari, il decreto contenente misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie.

Con l’obiettivo di governare le liste di attesa delle prestazioni sanitarie, il provvedimento – già approvato a Palazzo Madama – istituisce presso l’Agenas (l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) la Piattaforma nazionale delle liste di attesa, diretta a realizzare l’inter-operabilità con le piattaforme per le liste di attesa relative a ciascuna Regione e Provincia autonoma.

Viene anche istituito l’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria, costituito da un ufficio dirigenziale di livello generale e da quattro uffici di livello dirigenziale non generale, destinato a operare alle dirette dipendenze del ministro della Salute, che può esercitare il potere di accesso, a fini ispettivi, a una serie di strutture sanitarie per verificare e analizzare le disfunzioni emergenti a seguito del controllo delle agende di prenotazione.

L’articolo 3 contiene misure per sviluppare il sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie, prevedendo l’obbligo per gli erogatori pubblici e privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali di afferire al Centro unico di prenotazione (Cup) regionale o infra-regionale.

Contemplato anche l’ampliamento del ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, con personale medico o sanitario laureato, da assumere con le modalità previste per il corrispondente personale del Servizio sanitario nazionale, in presenza di esigenze assistenziali a cui non si possa far fronte con l’organico funzionale dei professori e dei ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso le aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale. Il provvedimento mira ad assicurare che, presso ogni azienda sanitaria e ospedaliera, sia assicurato il corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero-professionale.

Il provvedimento contiene anche disposizioni sul potenziamento dell’offerta assistenziale in relazione alle visite diagnostiche e specialistiche, e alle aperture straordinarie dei centri trasfusionali, e stabilisce che lo svolgimento di tali attività rileva ai fini dell’applicazione delle misure sanzionatorie e premiali nei confronti dei direttori regionali di sanità. E ancora, l’articolo 5 reca interventi in tema di superamento del tetto di spesa già previsto per il personale del Servizio sanitario nazionale, demandando a decreti ministeriali la definizione di una metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del Ssn, allo scopo della determinazione della spesa per il personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale delle Regioni, nell’ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, e fermo restando il rispetto dell’equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale.

L’articolo 6 introduce ulteriori norme per il potenziamento dell’offerta assistenziale e il rafforzamento dei Dipartimenti di salute mentale nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, autorizzando la Regione Calabria a riprogrammare la quota residua di alcune risorse.

È previsto il parere, in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai fini dell’adozione del decreto del ministro della Salute chiamato a definire il piano d’azione per il rafforzamento delle capacità di erogazione dei servizi sanitari e per l’incremento dell’utilizzo dei servizi sanitari e socio-sanitari sul territorio. Si interviene anche in tema di imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario, precisando che per il loro accertamento, riscossione, per le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi. L’articolo 7-bis, infine, introduce la clausola di salvaguardia.

 

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