Roma, 30 gennaio – Sull’acceso dibattito in corso relativo all’istituzione della figura dell’assistente di farmacia rimbalzato nelle ultime settimane sulle testate di categoria (tra le quali la nostra), una nota pubblicata ieri sull’house organ della Fofi ilfarmacistaonline chiarisce che la proposta emendativa n. 23.029 all’AC n. 1523 bis concernente Disposizioni in materia di lavoro, a prima firma della deputata FdI Marta Schifone e finalizzata appunto a istituire la figura dell’assistente di farmacia con compiti amministrativi e di “supporto alla vendita di prodotti parafarmaceutici, per i quali non è richiesto il consiglio professionale del farmacista”, è stata ritirata dalla firmataria nel corso dell’esame del provvedimento in Commissione Lavoro pubblico e privato di Montecitorio.
La Fofi nell’occasione ricorda anche che il vigente Ccnl per i dipendenti da farmacia privata sottoscritto il 7 settembre 2021 “all’art. 3, già prevede anche la classificazione del personale non laureato in farmacia, deputato a svolgere funzioni tecnico-pratiche o amministrative di supporto al farmacista, riconducibili alla figura dell’assistente di farmacia”.
Molto opportunamente (soprattutto alla luce delle offerte già apparse relative a corsi formativi per la figura di assistente di farmacia) la Fofi segnala che “attualmente non esiste alcun specifico percorso formativo universitario per la figura di assistente di farmacia e, al contrario, si ricorda l’importante processo di ammodernamento dei curricula universitari del corso di laurea in Farmacia e Farmacia industriale, fortemente voluto dalla Federazione per l’aggiornamento delle conoscenze culturali e delle competenze professionali necessarie al farmacista per fornire risposte adeguate alle attuali esigenze di salute dei pazienti”.
La federazione professionale conclude i suoi preziosi chiarimenti ricordando che “l’esercizio di attività riservate alla professione di farmacista da parte di soggetti non iscritti all’albo integra una condotta penalmente rilevante, sanzionabile ai sensi dell’art. 348 c.p., sia per chi la mette in atto sia per chi la agevola.
La Fofi conclude quindi assicurando che, “nello svolgimento dei compiti svolti in base alle vigenti disposizioni di legge, continua l’azione di tutela delle prerogative professionali del farmacista e del loro conseguente riconoscimento anche in nuove funzioni che siano coerenti con le competenze acquisite nel corso di studi e con il contesto scientifico e sociale di riferimento”.