Roma, 21 ottobre – È stata pubblicata ieri la sentenza n. 7045/2021 con la quale il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza di alcuni medici, paramedici, farmacisti e altri operatori sanitari della Regione Friuli Venezia Giulia, non ancora immunizzati contro il Covid, confermando l’obbligo vaccinale, come previsto per il personale sanitario dall’art. 4 del decreto legge n. 44 del 2021.
L’art. 4 di quel provvedimento dispone che, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da Sars-CoV-2, fino alla completa attuazione del Piano strategico nazionale per il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, “al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali, sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da Sars-CoV-2”.
Il Consiglio di Stato, superate le questioni processuali che avevano indotto il Tar Friuli Venezia Giulia a dichiarare il ricorso inammissibile, conferma la legittimità dell’obbligo vaccinale, “imposto a tutela non solo del citato personale, impegnato nella lotta contro la diffusione del coronavirus pandemico, ma anche dei pazienti e delle persone più fragili che sono ricoverate o si recano comunque nelle strutture sanitarie o socio-assistenziali”.
Il Supremo Consesso chiarisce che l’obbligo vaccinale non si fonda solo sulla relazione di cura e fiducia tra paziente e personale sanitario, ma anche sul più generale dovere di solidarietà (art. 2 della Costituzione) che grava su tutti i cittadini, a cominciare dal personale sanitario, nei confronti dei soggetti più vulnerabili e che sarebbero più esposti alle conseguenze gravi o addirittura letali del virus per via del contatto con soggetti non vaccinati.
♦ Consiglio di Stato, sentenza n.7045/21 del 20/10/2021