Roma, 20 luglio – Sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 29 del 14 luglio scorso è stata pubblicata legge regionale n. 7 del 10 luglio 2023 (primo firmatario il deputato regionale Alessandro De Leo, del gruppo Sicilia Vera) che rivede le disposizioni in merito alla determinazione delle indennità di residenza a favore dei farmacisti rurali, adeguandone finalmente il contenuto economico.
Il provvedimento stabilisce infatti che a decorrere dal 2023, l’assessore regionale alla Salute provvede ad erogare, ai titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie rurali l’indennità di residenza nella misura annua lorda di 25.000 euro per le farmacie ubicate in località con popolazione residente fino a 400 abitanti; 16.000 euro per le farmacie operanti in centri con popolazione residente da 401 e fino a 600 abitanti; 11.000 per quelle delle località da 601 a 800 abitanti; 8.000 per le farmacie ubica dei comuni 801 a 1.000 abitanti; 5.169 euro per le farmacie dei centri da 1.001a 2.000 abitanti; 2.938,00 per quelle ubicate in comuni da 2.001 a 3.000 residenti e, infine, 1.00o euro per le farmacie ubicate in località con popolazione residente da 3.001 a 5.000 abitanti, qualora nelle medesime località siano aperte due o più farmacie.
Ai fini della determinazione dell’indennità di residenza, la nuova legge regionale dispone che si tiene conto della popolazione del comune, località o agglomerato rurale di cui è ubicata la farmacia, prescindendo dalla popolazione della sede farmaceutica prevista dalla pianta organica. L’indennità di residenza così come definita dalla nuova legge viene rivalutata annualmente in base al tasso d’inflazione ufficiale rilevato dall’Istat relativo all’anno precedente. Agli oneri del provvedimento, pari a 2.0777.452 di euro annui, la Regione provvederà con le risorse del Fondo sanitario regionale.


