Roma, 28 novembre – Come diligentemente e puntualmente riferisce sul sito della Camera dei deputati Prima Pagina, la vetrina delle notizie della legislatura, nella seduta di mercoledì 26 novembre l’assemblea di Montecitorio ha approvato in via definitiva il disegno di legge Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese (AC 2655), provvedimento più sbrigativamente noto come Decreto Semplificazioni, già approvato dal Senato – con molto comodo, verrebbe da dire: era stato licenziato dal Governo nel dicembre 2023 – meno di tre settimane fa, l’8 novembre.
L’approvazione definitiva della legge era molto attesa dal mondo della farmacia, perché introduce norme che potenziano la farmacia dei servizi e snelliscono il servizio professionale (ad esempio semplificando il rinnovo delle ricette per i pazienti cronici), intervenendo anche sulla criticità della carenza dei farmaci. Le relative disposizioni sono contenute nel Capo II della legge contenente le Misure di semplificazione in materia sanitaria, segnatamente negli articoli 60, 61 e 62.
Art. 60, misure di empowerment della farmacia dei servizi
L’art. 60 interviene sul decreto legislativo 153/2009 istitutivo della farmacia dei servizi, ampliando e aggiornando l’offerta delle prestazioni che possono essere proposte ed erogate ai cittadini nelle farmacie, restando tutte a carico dell’utente e dunque senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
Le novità sono quelle attese dalla categoria: l’ampliamento dei vaccini che possono essere somministrati in farmacia ai soggetti con più di 12 anni, che ora sono tutti quelli vaccini previsti dal Piano nazionale vaccinale ai soggetti con più di 12 anni. Alla somministrazione possono provvedere gli stessi farmacisti dopo il superamento dello specifico corso di formazione erogato dall’Istituto superiore di sanità.
Lo stesso articolo autorizza l’effettuazione in farmacia di test diagnostici che prevedono prelievi nasali, salivari o orofaringei, che dovranno avvenire in locali idonei sia sotto il profilo igienico sia dal punto di vista della garanzia di privacy.
La legge introduce quindi i servizi di telemedicina (Ecg, holter) e i test diagnostici a supporto dei medici di base e dei pediatri di libera scelta, con l’obiettivo di favorire l’appropriatezza delle prescrizioni e contrastare l’antibiotico-resistenza. Nel bouquet dei servizi di prevenzione della farmacia entrano anche gli screening per il virus Hcv responsabile dell’epatite C, che potranno essere eseguiti nelle farmacie di comunità convenzionate. Dove sarà anche possibile (come già avveniva in alcune Regioni) scegliere e/o cambiare il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta, risparmiandosi così di recarsi agli sportelli della Asl.
Altra misura molto attesa contenuta nell’articolo è quella che consente alle farmacie l’erogazione dei servizi anche in locali separati, previa autorizzazione sanitaria, con l’obbligo di segnalare all’esterno la denominazione “Farmacia dei servizi”. Le farmacie, inoltre – ed è un’altra previsione importante e positiva – potranno inoltre mettersi insieme per condividere gli stessi spazi tramite un contratto di rete.
Art. 61, un argine alle carenze dei farmaci, più comunicazione e sanzioni più severe
Per contrastare il fenomeno delle carenze di medicinali, l’art. 61 rafforza gli obblighi di comunicazione dei titolari di Aic. Che,in caso di interruzione della commercializzazione, anche temporanea, devono avvisare l’Aifa almeno due mesi prima, indicando le motivazioni. In caso di mancata o tardiva comunicazione manca per i farmaci inclusi nell’elenco Aifa dei medicinali a rischio di indisponibilità, è prevista una sanzione da 6.000 a 36mila euro. L’Aifa, per contro, d’intesa con le autorità sanitarie e le associazioni di categoria, aggiornerà annualmente l’elenco dei medicinali critici.
Con le nuove norme, raddoppiano anche le sanzioni per chi non rispetta gli obblighi di qualità: per la mancata osservanza delle disposizioni su produzione e controllo dei medicinali potranno arrivare fino a 12mila euro. Lo scopo è quello di garantire maggiore trasparenza e tempestività nella gestione delle forniture e prevenire situazioni di carenza, che possono mettere a rischio la continuità terapeutica dei pazienti.
Art. 62, migliorare l’accesso ai farmaci, per i cronici ricette ripetibili e continuità terapeutica semplificata
Grazie all’art. 62 della nuova legge, per le patologie croniche, il medico potrà indicare in una ricetta dematerializzata ripetibile la posologia e il numero di confezioni necessarie fino a un massimo di dodici mesi. Si tratta di un’ importante semplificazione per i pazienti cronici e per i soggetti dimessi dagli ospedali, che potranno così accedere più agevolmente ai farmaci di cui hanno bisogno per la continuità delle loro cure.
L’erticolo prevede anche un ruolo attivo del farmacista, che al momento della dispensazione dovrà informare il paziente sulle corrette modalità d’impiego e quindi monitorare l’aderenza terapeutica, segnalando eventuali criticità al medico prescrittore. La farmacia potrà fornire immediatamente i medicinali prescritti o consigliati nel referto di dimissione ospedaliera, pronto soccorso o continuità assistenziale, se presentato entro due giorni.
Le modalità operative di queste nuove misure saranno definite con un successivo decreto del Ministero della Salute, sempre salvaguardando il criterio dell’invarianza dei costi: non dovranno esserci costi aggiuntivi per la finanza pubblica.


