Sentenza sui farmacisti a partita Iva: “Nel rapporto di lavoro deve emergere l’autonomia”

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Roma, 24 settembre – Una sentenza della Corte d’Appello di Ancona (n. 231/2026) conferma come l’impiego di farmacisti collaboratori come liberi professionisti a partita Iva  espone a espone a una serie di non trascurabili criticità non solo i lavoratori (in particolare in termini di mancanza di tutele) ma anche le farmacie che se ne avvalgono.

La citata sentenza – che Federfarma ha subito portato a conoscenza di tutti gli iscritti con un’apposita circolare – ha infatti  riconosciuto come subordinato il rapporto tra una società titolare di farmacia e alcune farmaciste assunte formalmente come lavoratrici autonome. Ma la forma, si sa, non è sempre né necessariamente sostanza: a giudizio dell’Inps, lo svolgimento dell’attività professionale delle farmaciste prevedeva mansioni e modalità del tutto analoghe a quelle del personale dipendente: le farmaciste a partita Iva effettuavano i turni per la copertura degli orari di apertura esattamente come i farmacisti con rapporto subordinato e proprio come questi avevano un monte ore settimanale prestabilito. Allo stesso modo, erano tenuti a seguire le indicazioni della società su prezzi, sconti, offerte e fornitori e a comunicare eventuali assenze.

Da qui il contenzioso avviato dall’Inps, con la richiesta del pagamento dei contributi previdenziali delle farmaciste nominalmente impiegate in regime libero-professionale ma in realtà (a giudizio dell’istituto previdenziale) dipendenti di fatto. La Corte di Ancona ha ritenuto che gli elementi emersi dimostravano che le  professioniste non solo erano di fatto inserite nell’organizzazione della farmacia senza alcuna differenza  rispetto ai collaboratori dipendenti, ma anche . proprio come loro – soggette al potere direttivo della società. In altre parole, per i giudici marchigiani, la società titolare della farmacia si è resa colpevole di aver consapevolmente millantato come rapporti di lavoro autonomi  situazioni che invece erano a tutti gli effetti di lavoro subordinato, dando vita così a una vera evasione contributiva.

I giudici hanno conseguentemente ritenuto del tutto fondata la richiesta dell’Inps di recuperare i contributi dovuti per il lavoro subordinato, decidendo in questo senso e confermando che, “nell’impiego di farmacisti a partita Iva, la forma del contratto non è sufficiente”, come spiega Federfarma in una nota della sua newsletter, “l’autonomia deve emergere anche dal modo in cui il rapporto di lavoro si svolge. In caso contrario, la farmacia si espone al rischio di riqualificazione del rapporto”, con inevitabili conseguenze sul piano contributive e su quello sanzionatorio.

È il caso di precisare che la sentenza della Corte d’Appello di Ancona non pregiudica in alcun modo la possibilità per le farmacie di avvalersi di farmacisti a partita Iva, ma ricorda con chiarezza e una volta di più che esistono precisi e invalicabili paletti, il primo dei quali è l’effettiva, reale autonomia del professionista in regime libero professionale. Che, proprio in ragione della natura del suo rapporto di lavoro, non può  – come invece necessariamente accade per i dipendenti – essere assoggettato al rispetto di turni prestabiliti, né a quello di un monte ore imposto dall’azienda, né ancora meno può essere assimilato alla figura del collega dipendente subordinato. Vanno valutati con estrema attenzione anche tutti quei profili che possono nascondere criticità, con particolare riferimento all’eventuale assenza di spazi di autonomia organizzativa per svolgere l’attività  in regime libero-professionale, con l’assoggettamento a direttive sull’organizzazione commerciale, ma anche la determinazione di compensi fissati sulla base pressoché esclusiva di logiche aziendali.

Avvalersi della collaborazione di farmacisti liberi professionisti a partita Iva è dunque perfettamente lecito e possibile, oltre che non di rado necessario, e si tratta di un tipo di rapporto di lavoro che offre flessibilità.  Ma richiede anche molta attenzione e il rispetto rigoroso di una serie di obblighi.  Cosa che peraltro la Federfarma aveva già chiaramente rappresentato alle farmacie associate in tempi non sospetti, in una circolare di due anni fa, la n. 447 del 18 novembre 2024, con la quale segnalava che il lavoro autonomo costituisce  “la forma contrattuale con maggiori rischi in termini di contenzioso, laddove dovesse emergere, in fase di accertamento ispettivo o verifica, che la prestazione lavorativa effettivamente svolta non fosse autonoma, ma di fatto celava un rapporto di lavoro subordinato“.
E al riguardo Federfarma ricorda anche un’ordinanza della Corte di Cassazione (n. 1095 del 16 gennaio 2023) con un orientamento del tutto in linea con quello di Ancona. La Suprema Corte aveva indicato come indicatori di subordinazione il controllo sulla durata giornaliera e complessiva della prestazione, il compenso commisurato alle giornate lavorate, l’assenza di rischio economico, la disponibilità a lavorare nelle fasce orarie richieste dal committente e un oggetto della collaborazione generico, senza una vera obbligazione di risultato, stabilendo che  se il datore di lavoro esercita nei confronti del lavoratore a partita Iva un potere direttivo e di controllo che esclude la sussistenza di un rapporto di lavoro autonomo, lo irregimenta di fatto nell’ambito del lavoro subordinato.
A determinare la natura giuridica della collaborazione, a farla breve, non è il requisito della Partita Iva o il modo in cui viene denominato il contratto, ma la realtà quotidiana del rapporto di lavoro. In caso di impiego di collaboratori non dipendenti, sarà molto utile e conveniente ricordarselo.
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