Roma, 24 settembre – Una sentenza della Corte d’Appello di Ancona (n. 231/2026) conferma come l’impiego di farmacisti collaboratori come liberi professionisti a partita Iva espone a espone a una serie di non trascurabili criticità non solo i lavoratori (in particolare in termini di mancanza di tutele) ma anche le farmacie che se ne avvalgono.
La citata sentenza – che Federfarma ha subito portato a conoscenza di tutti gli iscritti con un’apposita circolare – ha infatti riconosciuto come subordinato il rapporto tra una società titolare di farmacia e alcune farmaciste assunte formalmente come lavoratrici autonome. Ma la forma, si sa, non è sempre né necessariamente sostanza: a giudizio dell’Inps, lo svolgimento dell’attività professionale delle farmaciste prevedeva mansioni e modalità del tutto analoghe a quelle del personale dipendente: le farmaciste a partita Iva effettuavano i turni per la copertura degli orari di apertura esattamente come i farmacisti con rapporto subordinato e proprio come questi avevano un monte ore settimanale prestabilito. Allo stesso modo, erano tenuti a seguire le indicazioni della società su prezzi, sconti, offerte e fornitori e a comunicare eventuali assenze.
Da qui il contenzioso avviato dall’Inps, con la richiesta del pagamento dei contributi previdenziali delle farmaciste nominalmente impiegate in regime libero-professionale ma in realtà (a giudizio dell’istituto previdenziale) dipendenti di fatto. La Corte di Ancona ha ritenuto che gli elementi emersi dimostravano che le professioniste non solo erano di fatto inserite nell’organizzazione della farmacia senza alcuna differenza rispetto ai collaboratori dipendenti, ma anche . proprio come loro – soggette al potere direttivo della società. In altre parole, per i giudici marchigiani, la società titolare della farmacia si è resa colpevole di aver consapevolmente millantato come rapporti di lavoro autonomi situazioni che invece erano a tutti gli effetti di lavoro subordinato, dando vita così a una vera evasione contributiva.
I giudici hanno conseguentemente ritenuto del tutto fondata la richiesta dell’Inps di recuperare i contributi dovuti per il lavoro subordinato, decidendo in questo senso e confermando che, “nell’impiego di farmacisti a partita Iva, la forma del contratto non è sufficiente”, come spiega Federfarma in una nota della sua newsletter, “l’autonomia deve emergere anche dal modo in cui il rapporto di lavoro si svolge. In caso contrario, la farmacia si espone al rischio di riqualificazione del rapporto”, con inevitabili conseguenze sul piano contributive e su quello sanzionatorio.
È il caso di precisare che la sentenza della Corte d’Appello di Ancona non pregiudica in alcun modo la possibilità per le farmacie di avvalersi di farmacisti a partita Iva, ma ricorda con chiarezza e una volta di più che esistono precisi e invalicabili paletti, il primo dei quali è l’effettiva, reale autonomia del professionista in regime libero professionale. Che, proprio in ragione della natura del suo rapporto di lavoro, non può – come invece necessariamente accade per i dipendenti – essere assoggettato al rispetto di turni prestabiliti, né a quello di un monte ore imposto dall’azienda, né ancora meno può essere assimilato alla figura del collega dipendente subordinato. Vanno valutati con estrema attenzione anche tutti quei profili che possono nascondere criticità, con particolare riferimento all’eventuale assenza di spazi di autonomia organizzativa per svolgere l’attività in regime libero-professionale, con l’assoggettamento a direttive sull’organizzazione commerciale, ma anche la determinazione di compensi fissati sulla base pressoché esclusiva di logiche aziendali.


