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mercoledì 15 Ottobre 2025
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Ordinanza Tar Lazio: “Comuni, vanno garantiti stalli per clienti e scarico merci alle farmacie”

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Roma, 17 aprile – L’annoso contenzioso tra farmacie e amministrazioni comunali per  l’asserito (dalle prime) e non sempre riconosciuto (dalle seconde) diritto a disporre di stalli per parcheggi per favorire l’accesso dei clienti ai farmaci di cui hanno bisogno o per carico/scarico delle merci, conosce un nuovo sviluppo, con un’ordinanza del Tar Lazio nettamente (e per certi versi inopinatamente, dopo la Consiglio di Stato del 28 maggio 2024) favorevole ai titolari di farmacia.

La sentenza del CdS appena citato, in relazione all’impugnazione da parte di un titolare di farmacia di atti del Comune relativi alla viabilità e al traffico veicolare, in quanto privi della  previsione di stalli di sosta utilizzabili anche dai clienti della farmaci, con pregiudizio dell’accessibilità al servizio farmaceutico, aveva respinto il ricorso, ritenendo l’interesse   del ricorrente riconducibile a un mero interesse economico, legittimamente sotteso allo svolgimento dell’attività della farmacia ma necessariamente soggetto a comparazione con altri interessi prevalenti di rilevanza pubblica, quali la tutela dei consumatori, della salute, della concorrenza o della pubblica sicurezza. Nell’occasione, il Consiglio di Stato faceva rilevare che la previsione di stalli per la sosta dei clienti delle farmacie non rientra tra gli obblighi dell’amministrazione comunale ai fini delle garanzie di accessibilità dei servizio farmaceutico da parte dei cittadini, ritenendo quest’ultima soddisfatta dalla distribuzione equa delle farmacie sul territorio e dalla loro “apertura ordinata” assicurata dalla turnazione.

Una pietra tombale sulla questione, ma una recentissima ordinanza del Tar Lazio dell’11 aprile scorso, subito segnalata dal sempre attentissimo sito dirittodelfarmaco.it animato  dall’avvocato esperto in diritto farmaceutico Tommaso Di Gioia, è intervenuta a riaprirla, sospendendo il diniego comunale alla realizzazione di di stalli a favore dei disabili e per il carico/scarico perché non fondato su impedimenti oggettivi all’accoglimento dell’istanza in tal senso del farmacista. Secondo il Tar romano, infatti, il Comune non ha indicato in alcun modo “elementi fattuali ostativi”: i giudici amministrativi giudicano non condivisibile la motivazione contenuta nell’atto di diniego, fondata su situazioni non oggettivamente impeditive se non addirittura inaccettabilmente vaghe: “l’istanza … non è accoglibile a causa della conformazione dei luoghi di via Portuense” e riconosce l’esistenza di un grave pregiudizio ai danni del farmacista attesa la necessità di assicurare l’accesso alla farmacia anche ai fini dell’approvvigionamento dei farmaci cosiddetti “salvavita”.

Il provvedimento cautelare del Tar Lazio si conclude quindi con l’ordine al Comune di riesaminare entro 30 giorni l’istanza tenendo conto delle ragioni prospettate dal farmacista, anche allo scopo di individuare possibili soluzioni da adottarsi nel corso del giudizio.

Sebbene di natura cautelare, l’ordinanza del Tar Lazio ha una significativa importanza, perché – osserva dirittodelfarmaco.it, “pare affermare che vi è sostanzialmente l’obbligo per i Comuni di realizzare stalli per il carico/scarico e per il parcheggio dei clienti disabili dinanzi alle farmacie, a meno che non vi siano oggettive e comprovate ragioni impeditive”.

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