Roma, 3 febbraio – Facendo seguito ad altre recenti sentenze dei tribunali amministrativi (valga per tutte la n. 22621/2025 pubblicata dal Tar Lazio il 15 dicembre 2025, 53 articolatissime pagine per confutare e respingere il ricorso avanzato da una pletora di laboratori e strutture sanitarie private), anche il Tar Lombardia aggiunge una pesante pietra giurisdizionale sulle argomentazioni di chi continua a ritenere illegittima – sicuramente per una perseverante convinzione nelle proprie ragioni, che rischia però di scivolare nel piano inclinato della testardaggine – l’erogazione in farmacia di servizi sanitari come alcune analisi diagnostiche o servizi di telemedicina.
Anche i giudici amministrativi lombardi, con la sentenza n. 4247/2025 deposita il 23 dicembre scorso, hanno infatti respinto il ricorso avanzato da due associazioni e sei tra laboratori e centri diagnostici privati contro la delibera di Regione Lombardia che disciplina la sperimentazione di nuovi servizi in farmacia, ribadendo la piena legittimità del percorso di evoluzione della farmacia da semplice presidio di distribuzione del farmaco a “centro socio-sanitario polifunzionale a servizio della comunità”, configurandola nel mosaico della rete sanitaria pubblica come un punto di raccordo tra ospedale e territorio e front office del Servizio sanitario nazionale.
Un’evoluzione sostenuta da un percorso normativo ormai quasi ventennale, puntualmente richiamato dai giudici del Tar lombardo nella loro sentenza, cominciato con la legge 53/2009, subito proseguito con il decreto legislativo n. 159 dello stesso anno e arrivato quindi fino all’avvio di una sperimentazione nazionale della “farmacia dei servizi”, sancito dalla Legge di bilancio 2018 e dalle successive Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nell’ottobre dell’anno successivo e ampiamente riconosciuto a ogni livello giurisdizionale, dalla Consulta al Consiglio di Stato fino a numerosi Tribunali regionali, in numerose pronunce, molte delle quali puntualmente richiamate e citate dalla sentenza del Tar Lombardia. La Corte Costituzionale, solo per ricordare uno dei richiami dei giudici lombardi, già il 7 aprile 2017, con la sentenza n. 66/17 aveva già evidenziato che, a seguito dell’introduzione della farmacia dei servizi, “l’attività svolta dalle farmacie non è più ristretta alla distribuzione di farmaci o di prodotti sanitari, ma si estende alla prestazione di servizi”.
I giudici amministrati lombardi distinguono con molta nettezza i servizi delle farmacie dai servizi resi dalle strutture ricorrenti: le prime svolgono ed erogano “servizi a forte valenza socio-sanitaria”, mentre quelle assicurate dalle strutture ambulatoriali sono “attività sanitarie” strictu sensu. In farmacia, spiega la sentenza, è possibile eseguire test diagnostici o prelievi per l’autocontrollo, come quelli per l’emoglobina glicata o il quadro lipidico, ma queste attività “non possono essere confuse con le analisi di laboratorio, le visite mediche, le diagnosi o le prescrizioni”, appannaggio esclusivo delle strutture sanitarie autorizzate e accreditate.
“Il ruolo del farmacista” spiega la Fofi nella circolare di commento alla sentenza inviata agli Ordini provinciali “consiste nel mettere a disposizione i dispositivi e nel fornire le istruzioni necessarie per il loro utilizzo, precisando che i risultati ottenuti devono essere successivamente sottoposti all’attenzione del medico”. Quella che svolge il farmacista è una mera attività di supporto di natura esclusivamente materiale, dal momento che gli esiti dei dispositivi auto-diagnostici, prodotti in modo automatico, non contemplano alcun intervento umano.
L’esecuzione di questi test da parte del farmacista, dunque – questa la conclusione dei giudici del Tar Lombardia – non costituisce un’invasione indebita delle competenze dei laboratori di analisi, posizione peraltro già espressa anche nel recente passato da altri tribunali amministrativi regionali. Non hanno trovato accoglimento nemmeno le doglianze concernenti la diversa remunerazione delle prestazioni tra farmacie e strutture accreditate. Le tariffe differenti sono infatti considerate dai giudici legittime e non irragionevoli, essendo riferite all’offerta di servizi di diversa natura.


