Regole su sicurezza e custodia stupefacenti, il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale

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Roma, 1 ottobre – È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 223 del 25 settembre 2026, il decreto del Ministero della Salute del 15 settembre 2026 che disciplina le misure minime uniformi per la sicurezza, la custodia, la tracciabilità e la gestione dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope.

L’obiettivo del decreto – la cui adozione è stata certamente accelerata dal furto di 80 fiale di fentanyl verificatosi all’Ospedale Israelitico di Roma all’inizio dello scorso mese di luglio, è aggiornare e integrare le norme già esistenti, introducendo standard comuni su custodia, movimentazione, controllo degli accessi, registrazione delle operazioni e individuazione delle responsabilità,  definendo modalità uniformi di gestione dei medicinali stupefacenti, con l’obiettivo di prevenire furti, sottrazioni, manomissioni, frodi documentali, utilizzi impropri e diversioni dal circuito sanitario legale. Allo scopo, vengono introdotti cambiamenti significativi nella gestione dei farmaci stupefacenti in ospedale e nelle strutture sanitarie pubbliche, senza trascurare alcun aspetto: casseforti, chiavi e credenziali, movimentazioni, registri, controlli delle giacenze, trasporto, anomalie, formazione e responsabilità del personale. Il tutto per abbattere il rischio di furti, sottrazioni, manomissioni e frodi documentali e rendere completamente tracciabile ogni fase, dall’approvvigionamento fino alla somministrazione e allo smaltimento.

Entrato in vigore il 26 settembre 2026, il decreto si applica alle farmacie ospedaliere e territoriali delle aziende sanitarie, agli ospedali e alle case di cura pubbliche e private prive di unità operativa di farmacia, alle unità operative ospedaliere e territoriali diverse dalla farmacia e ai servizi pubblici per le dipendenze.

Rientrano nell’ambito di applicazione anche le strutture penitenziarie, i magazzini centralizzati delle aziende sanitarie e le altre strutture pubbliche e private previste dall’articolo 42 del Dpr 309/90.

Sono inoltre comprese le strutture veterinarie, con l’eccezione di quelle indicate dall’accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome del 26 novembre 2003 che detengano giornalmente una quantità di confezioni di medicinali delle sezioni A, B e C inferiore a sette.

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