Roma, 4 ottobre – La dispensazione di farmaci da parte di personale non abilitato – che configura un reato. è bene ricordarlo subito – è un fenomeno al quale le istituzioni professionali riservano da tempo particolare attenzione, preoccupandosi di richiamare i farmacisti al più rigoroso rispetto delle competenze riservate al farmacista e alla necessità che il professionista sia chiaramente riconoscibile dal cittadino.
La stessa Fofi nel tempo è intervenuta espressamente con le sue circolari per richiamare gli Ordini territoriali alla vigilanza e al pieno rispetto della normativa e delle disposizioni deontologiche in materia di esercizio abusivo della professione. Tra queste, una delle più significative è certamente la circolare federale n. 7909 del 24 febbraio 2012, anche per essere stata poi richiamata anche nel Commentario al Codice deontologico. L’importanza della chiara identificazione del farmacista rispetto agli altri soggetti che operano all’interno della farmacia e del divieto assoluto di consentire a questi ultimi atti che sono di esclusiva competenza professionale del farmacista sono insomma materia costante di richiamo e monito agli iscritti da parte degli organismi di rappresentanza professionale. E Sinasfa, il Sindacato dei farmacisti non titolari, è il primo a riconoscerlo. Ma,
preoccupato dalle insidie di una fase storica nella quale le farmacie di comunità debbono affrontare, tra le altre criticità, quella della difficoltà a reperire i farmacisti necessari per assicurare in modo adeguato il servizio farmaceutico alla popolazione, la sigla presieduta da Francesco Imperadrice (nella foto) ha pensato, ad adiuvandum, di tornare sull’argomento.
E lo ha fatto pubblicando sul suo sito (qui il link), a beneficio dei suoi iscritti e di tutti i farmacisti interessati a un ripasso della materia, una sorta di “Tutto quello che avreste voluto sapere sull’abusivismo professionale in farmacia e non avete mai osato chiedere”. In pratica, un utile memorandum per evitare di trovarsi coinvolti in comportamenti e pratiche che possono assumere rilevanza penale e potrebbero costare molto cari.
Sinasfa passa il reato ai raggi X: partendo dall’art. 348 del Codice penale che disciplina il reato di esercizio abusivo di una professione e prevede pene specifiche sia per chi esercita abusivamente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, sia per il professionista che determina altri a commettere il reato o dirige l’attività delle persone che vi concorrono, arriva all’elenco delle responsabilità e delle pene e delle sanzioni pecuniarie (che possono arrivare fino a 75mila euro), passando per l’elencazione delle pesantissime misure previste in caso che dal reato derivassero danni al paziente. E l’abusivismo professione viene illustrato considerandolo anche secondo differenti fattispecie e contesti: responsabilità del titolare farmacista, posizione del direttore di farmacia, posizione del farmacista collaboratore, responsabilità del personale non abilitato, farmacie appartenenti a società o catene, avendo cura di ricordare che la responsabilità penale è personale e spetta all’autorità giudiziaria accertare, sulla base dei fatti e delle prove, la condotta e le eventuali colpe di ciascun soggetto.
Il sindacato dei non titolari propone anche alcune indicazioni su come, adottando iniziative per tutelare la propria posizione, si possa cautelare il farmacista collaboratore che si trovi a operare in una farmacia nella quale vengono affidate a personale non abilitato attività professionali che per legge non può svolgere. Al riguardo, vengono forniti suggerimenti di buon senso: rivolgersi tempestivamente a un avvocato, alla propria organizzazione sindacale o ad altro professionista competente, segnalare i fatti agli organismi competenti, professionali e non solo, affinché possano svolgere gli opportuni accertamenti, indicando tra questi l’Ordine provinciale dei Farmacisti, l’Azienda sanitaria locale territorialmente competente e l’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), competente per le violazioni della normativa lavoristica e contrattuale, comprese le ipotesi di assegnazione di mansioni non conformi al contratto collettivo o alla legge.
Il paper sull’abusivismo professionale di Sinasfa si conclude con la considerazione che difendere la legalità significa non solo tutelare la salute dei cittadini, i farmacisti, il personale non farmacista, i posti di lavoro e le tante farmacie che quotidianamente operano nel rispetto delle regole, ma anche difendere la dignità personale e professionale del farmacista, per il quale essere costretto a lavorare fianco a fianco con un soggetto non abilitato al quale vengono affidate le sue stesse attività professionali, compresa la gestione della prescrizione e la dispensazione del medicinale, rappresenta una grave mortificazione, come persona e come professionista. E qui viene opportunamente sottolineato come la disillusione per la pratica dell’abusivismo professionale in farmacia possa mettere in discussione il significato stesso della professione e dei valori sui quali è stata costruita, fino a portare a chiedersi se valga ancora la pena di continuare ad esercitarla dietro al banco della farmacia o non sia preferibile scegliere altri ambiti.
Una considerazione analoga è rivolta agli studenti dei corsi di laurea in Farmacia e Ctf, che durante il percorso formativo possono imbattersi, entrando in farmacia, in situazioni nelle quali attività riservate al farmacista vengono svolte da personale non abilitato. O ancora peggio. che durante il tirocinio in farmacia – dopo aver appreso nel loro impegnativo cursus studiorum il valore sanitario della professione, le responsabilità del farmacista, le competenze necessarie per la dispensazione del medicinale e i principi deontologici che dovranno guidarne l’attività professionale – vedono affidate a personale non abilitato attività professionali esclusive del farmacista.
Una contraddizione che in un ancora giovanissimo futuro professionista può generare un profondo disorientamento, fino a indurlo a interrogarsi sul significato del percorso formativo intrapreso e sulla stessa scelta di diventare farmacista.
♦ Sinasfa – Dispensazione illecita, non è una semplice irregolarità: è un reato


