Roma, 4 settembre – Compie un altro piccolo passo in avanti il faticoso percorso delle norme sanitarie verso il traguardo di una semplificazione utile a rendere più semplice l’accesso alle prestazioni da parte dei cittadini: non serve infatti più l’autorizzazione del medico veterinario per sostituire un farmaco veterinario in farmacia. Attenzione, però, le regole restano precise e stringenti: la sostituzione è ammessa solo per i medicinali generici o equivalenti.
Lo ha ribadito due settimane fa il Ministero della Salute (con nota del 22 agosto), rispondendo con una nota della Direzione generale della Salute animale firmata dal Dg Giovanni Filippini (nella foto), a un quesito dell’Associazione italiana dei medici veterinari (Anmvi) sulla possibilità di sostituire i medicinali veterinari prescritti dal medico veterinario.
Nella sua nota, prontamente ripresa dalla Fofi in una circolare, il ministero fa riferimento al decreto legislativo 218/2023 e precisa che la sostituzione è ammessa unicamente nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente: qualora la scelta risulti economicamente più favorevole o nel caso il farmaco prescritto non sia reperibile nel canale distributivo, il farmacista, prima della dispensazione, può proporre all’utente l’utilizzo di un medicinale veterinario generico o equivalente. Il Ministero della Salute provvede alla definizione dei criteri di equivalenza e alla pubblicazione, nonché al costante aggiornamento, dell’elenco dei medicinali veterinari generici e dei relativi farmaci di riferimento.
La nota del ministero ha il merito – tra gli altri – di chiarire i molti dubbi operativi dei farmacisti che, a causa di gestionali informatici non ancora aggiornati, al momento di dispensare un farmaco in sostituzione continuavano a trovarsi di fronte alla richiesta dell’autorizzazione del medico veterinario. Il chiarimento del ministero, ovviamente, lascia del tutto impregiudicato che la responsabilità della sostituzione resta in capo al farmacista.
Più in dettaglio, nella sua risposta all’Anmvi (inviata anche a Fnovi, Fofi, Federfarma e per conoscenza a tutti i Servizi veterinari di Regioni e Province autonome) il Ministero ha precisato che:
♦ la sostituzione di un medicinale veterinario è legittima soltanto qualora riguardi prodotti classificabili come generici o equivalenti;
♦ non è più necessario il consenso del medico veterinario per procedere alla sostituzione. Il farmacista può quindi operare in autonomia, restando comunque pienamente responsabile del rispetto delle norme vigenti. I sistemi informatici delle farmacie verranno aggiornati per recepire questa disposizione;
♦ qualsiasi sostituzione effettuata con medicinali non classificabili come generici o equivalenti integra una dispensazione di farmaci in assenza della prescrizione veterinaria obbligatoria;
♦ nei casi in cui sussistano dubbi interpretativi o incertezze applicative, è opportuno che il farmacista si confronti direttamente con il medico veterinario prescrittore, al fine di garantire la corretta esecuzione delle norme.
In conclusione: la sostituzione di un farmaco prescritto dal veterinario ed un farmaco presente nella Lista dei medicinali veterinari generici e relativi medicinali di riferimento disponibile sul sito del Ministero della Salute può avvenire da parte del farmacista senza che sia necessaria l’autorizzazione del veterinario; la sostituzione di un farmaco prescritto dal veterinario con altro farmaco non compreso nella lista prima citata deve invece essere autorizzata dal veterinario prescrittore all’interno del sistema Vetinfo.


