Roma, 23 settembre – È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.226 del 21 settembre 2021 il cosiddetto “Decreto Green Pass”, contenente le misure per lo svolgimento in sicurezza del lavoro e la disciplina dell’impiego della certificazione verde. Il decreto,approvato la scorsa settimana in Consiglio dei ministri, regola come è noto l’obbligo del certificato in ambito lavorativo, sia pubblico sia privato, per le attività culturali, sportive e ricreative.
Tra le misure del provvedimento – che riguarda tutte le realtà lavorative, comprese dunque farmacie e parafarmacie – va segnalata l’eliminazione della sospensione dal lavoro in assenza di certificazione verde, anche se è stato lasciato intatto l’obbligo di esibire il green pass per poter accedere ai luoghi di lavoro. Chi non lo avrà sarà assente ingiustificato e scatterà comunque, fin dal primo giorno, la sospensione dello stipendio. L’obbligo di esibire il certificato verde nei luoghi di lavoro pubblici e privati si applicherà dal 15 ottobre. “L’efficacia rimane la stessa” ha spiegato il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, sottolineando che “il lavoro deve essere tutelato”. Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata per non essersi messi in regola con l’obbligo di green pass “il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31dicembre 2021”
Un articolo di diretto interesse per la farmacia è il n. 4, che reca misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi e – oltre alla operatività sino al 31 dicembre 2021 delle disposizioni in materia di contenimento dei costi ai fini della somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene Sars-CoV-2 – stabilisce l’obbligo per gli esercizi dalla croce verde di applicare il prezzo calmierato (15 euro, che scendono a 8 euro per i minorenni) per la effettuazione dei test, così come disposto nel protocollo d’intesa definito tra il Commissario straordinario, il ministro della Salute e le sigle delle farmacie, prevedendo anche il relativo regime sanzionatorio. L’applicazione del prezzo calmierato sarà assicurata anche dalle strutture sanitarie convenzionate aderenti al prima citato protocollo d’intesa, autorizzate o accreditate con il Servizio sanitari nazionale e autorizzate alla somministrazione di test antigenici rapidi dalle Regioni.
Per il resto, va ancora sciolto e meglio definito il nodo dei controlli, affidati ai datori di

lavoro, in attesa delle linee guida che dovranno essere emanate nei prossimi giorni per chiarire questo e altri punti. È stata dunque confermata la linea imposta dal premier Mario Draghi (nella foto) di non prevedere la gratuità del test, come chiesto a gran voce dai sindacati e dal segretario della Lega Matteo Salvini, per non depotenziare l’incentivo alla vaccinazione costituito dall’obbligo di green pass.
Sono state anche introdotte piccole modifiche al periodo di validità del pass: durerà 12 mesi per chi è risultato positivo dopo il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, o a completamento del ciclo. Per chi ha contratto la malattia e si vaccina, la certificazione verde varrà dal giorno della somministrazione, senza aspettare il quindicesimo. In calce all’articolo, il testo del provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.


