Consulta: “Prima di tagliare la sanità, riduzione prioritaria su altre spese indistinte”

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Roma, 9 dicembre – Prima e sopra tutto viene la salute, poi tutto il resto. A ridurlo all’osso, è questo il senso della sentenza n. 195 del 2024 della Corte costituzionale con la quale i “giudici delle leggi” si sono pronunciati sul ricorso della Regione Campania contro la Legge di bilancio 2024 e pluriennale per il triennio 2024-2026 (legge 30 dicembre 2023, n. 213), e segnatamente sui commi 527 e 557 dell’art. 1. In un contesto di risorse scarse, “per far fronte a esigenze di contenimento della spesa pubblica dettate anche da vincoli euro-unitari” si legge infatti nella pronuncia della Consulta “devono essere prioritariamente ridotte le altre spese indistinte, rispetto a quella che si connota come funzionale a garantire il ’fondamentale’ diritto alla salute di cui all’articolo 32 della Costituzione, che chiama in causa imprescindibili esigenze di tutela anche delle fasce più deboli della popolazione, non in grado di accedere alla spesa sostenuta direttamente dal cittadino, cosiddetta out of pocket”.

La Corte ha dichiarato non fondate questioni che riguardano la legittimità della misura, le modalità e la durata del concorso delle Regioni agli obiettivi di finanza pubblica, stabilite dalla Manovra nelle more della nuova governance economica europea, che, peraltro, mostrano la volontà del legislatore di non far gravare il contributo sulle spese relative alla missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia e alla missione Tutela della salute.
La sentenza, sintetizza un lancio dell’agenzia Radiocor, ha però sollecitato il legislatore al fine di “scongiurare l’adozione di ’tagli al buio’, ad ’acquisire adeguati elementi istruttori sulla sostenibilità dell’importo del contributo da parte degli Enti ai quali viene richiesto e a non trascurare il coinvolgimento della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica”.
La sentenza ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della richiamata legge di bilancio 2024 nella parte in cui non esclude dalle risorse che è possibile ridurre, a seguito del mancato versamento del contributo da parte delle Regioni, quelle spettanti per il finanziamento dei diritti sociali, delle politiche sociali e della famiglia e, in particolare, della tutela della salute. Questo perché nemmeno nel caso in cui la Regione non abbia versato la quota del contributo, lo Stato può rispondere tagliando risorse destinate alla spesa costituzionalmente necessaria, tra cui quella sanitaria – già in grave sofferenza per l’effetto delle precedenti stagioni di arditi tagli lineari – dovendo quindi agire su altri versanti: il diritto alla salute non può essere sacrificato “fintanto che esistono risorse che il decisore politico ha la disponibilità di utilizzare per altri impieghi”.
Da ultimo, la sentenza della Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 557 dell’art. 1 della legge n. 213 del 2023, nella parte in cui non prevede che il decreto del ministro della Salute, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, diretto a individuare i criteri e le modalità di riparto, nonché il sistema di monitoraggio dell’impiego delle somme, del “Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare”, sia adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

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