Roma, 17 gennaio – Altre novità in arrivo per le cosiddette ricette rinnovabili, oggetto di alcune disposizioni contenute nello schema di decreto-legge recante Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Pnrr, del quale si attende a giorni lo sbarco in Consiglio dei Ministri. Ad anticiparlo è stato venerdì scorso quotidianosanità.it, che ha anche pubblicato la bozza del decreto governativo in arrivo.
Il provvedimento contiene tra le altre (all’art. 15) nuove misure che – in linea di continuità con l’art. 62 del Decreto Semplificazioni diventato legge alla fine dello scorso novembre – sonovolte a semplificare e ridurre gli adempimenti burocratici per i pazienti cronici e quelli affetti da patologie rare, alleggerendo anche il carico di incombenze che grava sui medici, al fine di garantire una più sicura continuità terapeutica.
In particolare, si interviene sulla prescrizione dei farmaci, modificando una normativa vecchia di un quarto di secolo e a dir poco molto impopolare tra gli operatori del farmaco (si parla del decreto legge n. 347/2001, poi convertito nella legge n. 405/2001) con l’introduzione di importanti cambiamenti. Il primo è l’aumento del numero massimo, da 6 a 12, di confezioni di farmaci prescrivibili su ogni ricetta. Il secondo raddoppia invece la durata della validità della ricetta medica, che passa così dagli attuali 180 giorni a 360 giorni, in pratica da sei mesi a un anno. Allo scopo di evitare il rischio di accumuli e sprechi, la norma chiama direttamente in causa le farmacie, precisando che “al momento della dispensazione, per la prescrizione che ha una validità di 360 giorni, il farmacista consegna periodicamente un numero di confezioni sufficiente a coprire novanta giorni di terapia”.
Una misura specifica riguarda l’approvvigionamento dei cosiddetti “farmaci monopolio”, coperti da brevetto per indicazioni d’uso esclusive forniti sul mercato da un unico operatore, come nel caso di molti farmaci per le malattie rare e i farmaci innovativi. Per garantire la continuità terapeutica, le Regioni potranno provvedere all’acquisto di questi medicinali con una procedura negoziata anche senza l’obbligo di una preventiva pubblicazione del bando, come consentito dall’articolo 76 del Codice dei contratti pubblici. Una possibilità che potrà però essere utilizzata soltanto in casi di effettiva necessità, e che viene ammessa per evitare il rischio di ritardi o interruzioni nelle forniture di farmaci che sono spesso spesso essenziali e non sostituibili.
Chiarissimi senso e obiettivo delle nuove norme, tutte orientate a snellire ulteriormente l’accesso alle cure, in particolare per categorie di pazienti come i cronici e le persone con patologie rare, riducendo il carico burocratico su cittadini e operatori, rafforzando le garanzie di disponibilità e accesso al farmaco, offrendo in questo modo maggiori garanzie per una continuità terapeutica più sicura.



