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venerdì 23 Gennaio 2026
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Tar Lazio, ribadita in tre recenti sentenze la piena legittimità dell’obbligo vaccinale

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Roma, 23 gennaio – Tempi duri, almeno alle nostre latitudini, per chi – no vax o meno che sia – procede per via legali contro l’obbligo vaccinale, contestandone la legittimità. A confermare che l’obbligo in parola – così come configurato dalla normativa nazionale –  non lede in alcun modo i principi costituzionali ed è quindi perfettamente legittimo, anche nei casi in cui in qualche modo interseca altri diritti costituzionalmente garantiti (come quelli al lavoro e all’autodeterminazione), perché fondato sull’alta finalità di tutela della salute collettiva ed  esercitato con le necessarie, adeguate garanzie, è stato nei giorni scorsi il Tar Lazio, con tre distinte sentenze.

Le pronunce in questione sono la sentenza breve n. 927/2006 del 16 gennaio, a seguito del ricorso di due genitori di una bimba di due anni, che  avevano impugnato il diniego di accettazione dell’esenzione vaccinale opposto dall’Asl, motivato dal fatto che l’attestazione non proveniva dal pediatra di libera scelta della minore presso l’Asl territorialmente competente (a Bologna), ma da un medico di medicina generale di altra Asl. I genitori avevano già scelto un pediatra di libera scelta presso l’Asl bolognese per la figlia, ma  l’attestazione di esenzione era stata rilasciata da un medico di medicina generale dell’Asp di Palermo in calce al parere di altro medico privo della qualifica richiesta. Nel loro ricorso, i genitori avevano anche impugnato la circolare ministeriale richiamata dall’Asl bolognese a supporto del suo diniego.

I giudici amministrativi laziali hanno respinto il ricorso e confermato la legittimità del diniego dell’Asl, ritenendo che per i minori da 0 a 6 anni la competenza al rilascio dell’attestazione di esenzione vaccinale spetti esclusivamente al pediatra di libera scelta scelto dai genitori presso l’Asl territorialmente competente, in quanto tale figura professionale è deputata all’assistenza sanitaria del minore e ne conosce la storia clinica. La circolare del Ministero della Salute che, nell’ambito delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di prevenzione sanitaria, richiama la coerenza dell’attestazione con le indicazioni fornite nella Guida alle controindicazioni alle vaccinazioni elaborata dallo stesso ministero e dall’Istituto superiore di sanità, non determina una limitazione o un condizionamento dell’esercizio delle competenze professionali del medico, configurandosi quale mero supporto tecnico-operativo di riferimento, e non integra né difetto assoluto di attribuzione né violazione della norma primaria (art. 1, comma 3, del decreto legge n. 73/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 119/2017).

Le altre due sentenze, entrambe del 20 gennaio scorso (n. 1084/2026 e n. 1117/2026) sono state pronunciate a seguito dei ricorsi di militari dell’Arma dei Carabinieri sospesi dal servizio (e dalla retribuzione) per non aver osservato l’obbligo vaccinale anti-Covid. I giudici laziali si sono pronunciati confermando che la sospensione dal servizio disposta nei confronti dei ricorrenti non deriva da una scelta discrezionale dell’amministrazione, ma è semplicemente un effetto dell’applicazione della legge: l’articolo 4-ter del decreto legge n. 44/2021 qualifica la vaccinazione come “requisito essenziale” per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati e stabilisce, quando accertato, che l’inadempimento “determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa”, senza peraltro conseguenze disciplinari e senza pregiudizio per il rapporto di lavoro, che viene conservato.

Nessuna discrezionalità dell’amministrazione con valutazioni dell’opportunità o meno della misura, dunque, ma la semplice, automatica applicazione di una disposizione  predisposta in una situazione di emergenza dal legislatore. Anche in questo caso, le istanze dei ricorrenti sono state respinte. Salvaguardando un obbligo, quello vaccinale, sul quale si è più volte pronunciata la stessa Consulta, che lo ha già giudicato compatibile con gli articoli 2, 3 e 32 della Carta costituzionale e dunque legittimo, in ragione del principio che permette la limitazione della libertà per proteggere la salute altrui.

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