Roma, 22 ottobre – Partiamo dal casus belli, ovvero la “comunicazione di addebito ricette irregolari” trasmessa il 4 febbraio scorso a una farmacia romana da parte dell’Asl Roma 3. In quella nota, l’azienda sanitaria comunicava che sulla Dcr del successivo mese di aprile alla farmacia sarebbe stata appunto addebitata la somma di 6816,25 euro per erogazioni del farmaco Sunosi “da ritenersi irregolari in quanto in contrasto con la normativa nazionale e le disposizioni regionali in materia”. In buona sostanza, affermava l’Asl, la farmacia convenzionata non avrebbe dovuto dispensare quel farmaco, classificato A-Pht e destinato a essere distribuito esclusivamente dalle strutture pubbliche.
Il fatto è che la Regione si era in precedenza “dimenticata”, diciamo così, di dare notizia a chi di dovere di questo vincolo distributivo. Tanto che per ben quattro anni, a partire dal 2021 (anno di immissione in commercio di Sunosi) nessuna Asl del Lazio ha mai mosso la benché minima contestazione alle farmacie alle quali accadeva di dispensare in regime di convenzionata il farmaco a base di solriamfetol.
È ben vero che, in quello stesso 2021, la Regione Lazio aveva classificato Sunosi come farmaco A-Pht da distribuire esclusivamente in forma diretta nelle strutture pubbliche, ma ne aveva dato notizia, nel mese di agosto, soltanto mediante lettera interna indirizzata ai soli direttori generali delle Asl e di altre strutture sanitarie pubbliche, lasciando praticamente tutti gli altri – farmacie e loro organizzazioni comprese – completamente ignari della decisione.
Solo nel 2024 la stessa Regione ha finito per accorgersi che diverse farmacie avevano continuato a spedire in regime di distribuzione convenzionata il Sunosi, e soltanto allora – forse anche in ragione del suo costo (il prezzo al pubblico è di 358.75 euro – si è risolta a chiedere una ricognizione della situazione alle Commissioni farmaceutiche, anche al fine di addebitare alle farmacie le somme “indebitamente” percepite.
Si arriva così al casus belli citato in premessa, la nota con l’addebito di quasi 7000 euro a una farmacia romana che – per nulla disposta a piegarsi alla richiesta della Asl e forte del supporto di Federfarma Roma e Federfarma Lazio – ha opposto ricorso davanti al Tar Lazio, argomentando che, non essendo le farmacie a conoscenza dei contenuti della famosa lettera interna della Regione (non pervenuta nemmeno alla Banca dati gestionale che fa “girare” l’assistenza farmaceutica né alle organizzazioni rappresentative delle farmacie territoriali), non potevano essere ritenute colpevoli di aver continuato a operare come avevano fatto fino ad allora, senza che alcuna Asl intervenisse.
I giudici amministrativi laziali della Sezione Terza quater del Tar Lazio – risultando incontestato in giudizio il fatto che i farmacisti non hanno mai ricevuto la comunicazione regionale dell’agosto 2021 su Sunosi – hanno accolto il ricorso, con la sentenza n. 16620/2026 pronunciata ieri, dove spiccano due considerazioni. La prima: l’inserimento di un farmaco nel Pht non significa escludere la possibilità che possa essere erogato in farmacia in regime convenzionato ordinario (non solo in Dpc, quindi). La seconda, utile memento alla Regione per il futuro: comunicare una disposizione ai soli responsabili delle strutture sanitarie pubbliche e non anche agli operatori professionali direttamente interessati (nel caso di specie le farmacie) e alle loro organizzazioni, non autorizza a ritenere che quegli operatori abbiano conoscenza dei contenuti di quella comunicazione.
Sintetizzando all’osso, nella sentenza il Tar Lazio conferma che: ♦ la comunicazione della Regione concernente (anche) il regime di dispensazione di Sunosi era, nei fatti, una lettera interna; ♦ i farmaci classificati come A-Pht non sono automaticamente destinati alla diretta, ma la Regione è tenuta a esplicitare chiaramente il regime di fornitura (diretta, Dpc o convenzionata): ♦ nulla, quindi, si può richiedere (e men che meno addebitare) alle farmacie nel caso di specie.
Nel corpo della pronuncia, però, i giudici del Lazio operano anche un altro utilissimo distinguo, concernente (ed è la prima volta che accade) le nuove disposizioni introdotte dall’ultimo Accordo collettivo nazionale del 2025 in materia di Commissioni farmaceutiche aziendali. Più specificamente i giudici amministrativi laziali si occupano della circostanza in cui, nel valutare le ricette spedite da una farmacia convenzionata, la Commissione farmaceutica aziendale, pariteticamente composta da due farmacisti designati dalla Asl e due (uno dei quali rurale) indicati dalle sigle sindacali della farmacia, non riesce ad accordarsi su una decisione a maggioranza. È esattamente quel che è accaduto alla Cfa dell’Asl Roma 3 nel caso delle contestate ricette di Sunosi all’origine della vicenda: voto pari, con due membri della commissione orientati a recuperare le somme dalla farmacia e gli altri due favorevoli al rimborso delle ricette.
A uscire dallo stallo ha provveduto il direttore generale della Asl, esercitando (legittimamente, riconoscono i giudici del Tar Lazio) il suo potere decisionale e scegliendo la prima opzione. A difettare, però – contribuendo a orientare l’esito della controversia – è stato il modo in cui quel potere è stato esercitato: le ragioni della scelta, osservano infatti i giudici amministrativi, debbono essere adeguatamente spiegate. Cosa che il Dg della Asl non ha fatto, dimenticando di dare conto nel provvedimento finale sia delle opposte decisioni in seno alla Cfa sia dei motivi che lo hanno indotto a preferire una tesi piuttosto che l’altra.
♦ Sentenza Tar Lazio n. 16629/2026 del 21/10


