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sabato 12 Ottobre 2024
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Payback, Tar Lazio annulla determina Aifa che fissa al 26,70% la quota delle farmacie

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Roma, 1 ottobre – Il Tar del Lazio, accogliendo il ricorso avanzato da Federfarma,  con sentenza del Tar n. 9602/2018, pubblicata il 27 settembre scorso,  ha annullato la determinazione Aifa del 3 novembre 2008 che impone alle farmacie una quota del 26,70% per il ripiano dello sfondamento della spesa farmaceutica territoriale. Il sindacato dei titolari aveva impugnato il provvedimento dell’agenzia, con le relative modalità di ripiano in caso di scostamento dal tetto programmato del 14% della spesa farmaceutica territoriale (fissato nel 2013 all’11,35%).

Il ripiano dello sforamento, come è noto, deve essere ripartito tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti in misura proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi dei medicinali. E proprio qui si è innestato il ricorso di Federfarma, che ha contestato come Aifa – nel determinare la quota di sforamento a carico delle farmacie – abbia considerato come criterio unico ed esclusivo il margine teorico di spettanza di queste ultime (26,70%), senza valutare il dato di realtà della forte riduzione del margine stesso prodotta dagli sconti riconosciuti a favore del Ssn.

Un motivo di doglianza che, secondo i giudici del Tar Lazio “risulta palesemente fondato…. in quanto, come correttamente prospettato e dimostrato da Federfarma (rappresentata dagli avvocati Massimo Luciani e Massimo Tegna, NdR) , l’Aifa ha previsto con la determinazione impugnata la quota di sforamento posta a carico delle farmacie avendo come riferimento unicamente il margine teorico di spettanza di queste ultime (26,70%), fissato dall’art.1, comma 796, della L. n.296/2006, senza tener conto che tale margine si era fortemente ridotto in forza sia della sommatoria degli sconti obbligatori che i farmacisti erano obbligati a praticare a favore del Ssn, tra cui quello aggiuntivo previsto dall’accordo del 2008, sia delle precedenti misure di payback”.

Da qui l’accoglimento del ricorso, “con assorbimento delle doglianze non esaminate con cui è stata prospettata l’illegittimità della gravata determinazione per l’illegittimità costituzionale sia della normativa che individua i farmacisti tra i soggetti obbligati a contribuire al ripiano dello sforamento della spesa farmaceutica territoriale sia di quella che ricomprende nella spesa farmaceutica territoriale anche l’importo correlato alla distribuzione per conto, relativa agli acquisti di farmaci da parte delle aziende ospedaliere la cui consegna viene effettuata in alcune farmacie convenzionate”.

 

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