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venerdì 29 Marzo 2024
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Cariche Ordini, emendamento a Milleproroghe differisce limite dei due mandati consecutivi

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Roma, 6 febbraio – L’applicazione del limite di due mandati consecutivi alle cariche di vertice ordinistiche, così come rivisto dalla Legge Lorenzin di due anni fa (n. 3 dell’11 gennaio 2018),  “è differita al primo rinnovo degli organi degli Ordini delle professioni sanitarie e delle relative Federazioni nazionali successivo alla data di entrata in vigore della citata legge n.3 del 2018. Ai fini del computo del predetto limite non rilevano i mandati svolti prima di tale rinnovo”.

Così recita il testo della proposta emendativa presentata dai relatori (si tratta di Vittoria Baldino, M5S, nella foto, per la I Commissione Affari costituzionali e di Fabio Melilli, Pd, per la V Commissione Bilancio)  del disegno di legge di conversione del decreto Milleproroghe (AC 2325), all’esame della Camera.

L’emendamento (rubricato con il n. 5.41) è volto a modificare l’art. 5 del decreto, aggiungendo un comma che interpreta la norma introdotta dalla Legge Lorenzin ed è ovviamente “pesante” proprio  in ragione della firma dei relatori, che corrisponde a un sostanziale imprimatur del governo.

Non sarà inutile ricordare che su un’analoga questione interpretativa (riferita però alla legge che regola l’elezione dei componenti dei consigli degli Ordini circondariali forensi) era intervenuta pochi mesi fa la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 173 del 10 luglio 2019, pronunciandosi però in tutt’altro senso.

Nei passaggi fondamentali di quella pronuncia, infatti,  la Corte in primo luogo spazza via tutti i dubbi e le riserve preliminari sul merito della norma concernente il divieto di superare i due mandati consecutivi, confermandone il valore costituzionale e respingendo ogni possibile censura sia sotto il profilo della limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo, sia per la rilevanza altrettanto primaria che attribuisce all’esigenza di ricambio verticistico degli enti esponenziali della professione, soggetti dalle funzioni amministrative e non di rappresentanza politica della categoria.

Tra gli altri passaggi, la Consulta osserva che la ratio del divieto alla ricandidatura è preordinato “a evitare la formazione e la cristallizzazione di gruppi di potere” o quantomeno “a limitarne l’eventualità, mediante il ricambio delle cariche elettive e la salvaguardia della parità delle voci”. 

Per quanto riguarda poi la questione più specifica – e che qui interessa – dell’interpretazione di quando scatti il divieto, la Consulta osserva che esso non ha carattere retroattivo, come peraltro già affermato (sempre a proposito della legge sugli Ordini forensi) dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, perché “non attiene al piano diacronico della retroattività (in senso proprio) degli effetti, ma a quello fisiologico della applicazione ratione temporis della norma stessa”. In altre parole, la norma che introduce il divieto non regola in modo nuovo fatti del passato ma dispone “per il futuro”, ed è solo in questa prospettiva che attribuisce da subito rilievo di requisito negativo al doppio mandato consecutivo espletato prima della ricandidatura. Semplificando ulteriormente: a giudizio della Consulta chi ha già due mandati consecutivi alle spalle non è candidabile per un terzo, almeno per quanto riguarda la professione forense. Difficile però ipotizzare, Costituzione alla mano, che ciò che vale per gli avvocati non valga per medici, infermieri e farmacisti.

La maggioranza di governo M5S-Pd, come attesta l’emendamento n. 5.41 al ddl 2325,  la pensa però  in modo diametralmente opposto e chiede che i due mandati consecutivi siano conteggiati solo a partire dalle prossime elezioni dei vertici ordinistici.

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