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martedì 10 Dicembre 2024
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Vaccini, il Consiglio dei Ministri impugna la legge della Regione Puglia su anti-Hpv

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Roma, 24 luglio – Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli (nella foto) ha esaminato 29 leggi delle Regioni e delle Province autonome e ha deliberato di impugnare (insieme ad altri due provvedimenti) la legge n. 22/2024 della Regione Puglia, emanata il 30 maggio scorso, che riguarda l’obbligo, per i ragazzi dagli 11 ai 25 anni, ai fini dell’iscrizione ai percorsi d’istruzione previsti per questa fascia d’età (scuola/università), di comunicare l’avvenuta o la mancata vaccinazione contro il Papillomavirus umano Hpv.

La legge regionale n. 22/2024 (la cui rubrica recita Modifica alla legge regionale 16 febbraio 2024, n. 1 (Programma di eliminazione del carcinoma del collo dell’utero e delle altre patologie Hpv-correlate) e misure per l’aumento della copertura della vaccinazione anti Papilloma virus umano (Hpv) e misure per la prevenzione delle infezioni da Virus respiratorio sinciziale nel neonato (Vrs – bronchiolite) è stata impugnata dal Governo “in quanto talune disposizioni in materia di adempimento degli obblighi vaccinali ai fini dell’iscrizione e dell’accesso ai servizi scolastici, ponendosi in contrasto con la normativa statale ed europea, violano gli articoli 3, 34 e 117, primo comma e secondo comma, lettera m) e n), della Costituzione”.

La normativa impugnata, si legge nel testo, prevede che “l’iscrizione ai percorsi d’istruzione previsti nella fascia di età 11-25 anni, compreso quello universitario, è subordinata, salvo formale rifiuto di chi esercita la responsabilità genitoriale oppure dei soggetti interessati che hanno raggiunto la maggiore età, alla presentazione di documentazione, già in possesso degli interessati, in grado di certificare l’avvenuta vaccinazione anti-Hpv, oppure un certificato rilasciato dai centri vaccinali delle Aziende sanitarie locali (Asl) di riferimento, attestante la somministrazione, l’avvio del programma di somministrazione oppure il rifiuto alla somministrazione del vaccino. L’attestazione rilasciata dai centri vaccinali può anche limitarsi, su formale richiesta degli esercenti la responsabilità genitoriale o, ricorrendone i presupposti di legge, dagli stessi interessati, al mero riferimento sull’avvenuto espletamento del colloquio informativo sui benefici della vaccinazione”.

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