Roma, 14 aprile – Con la sentenza n. 3665/2023 pubblicata due giorni fa, il Consiglio di Stato è tornato a esprimersi sul trema della riperimetrazione dei confini di sede farmaceutica, ritenendola legittima quando finalizzata a garantire sia un’ottimale distribuzione sul territorio delle sedi farmaceutiche sia, al contempo, le condizioni perché quelle stesse sedi possano effettivamente aprire e assicurare il servizio.
Il supremo consesso amministrativo si è pronunciato su una vicenda riguardante il comune laziale di Anguillara Sabazia, cittadina a nord di Roma che in ragione dei suo circa ventimila abitanti ha quattro farmacie in pianta organica. La quarta, messa a concorso nel 2007, non è però mai stata aperta, per una oggettiva ragione ostativa: la difficoltà a reperire nella zona di competenza locali idonei all’apertura dell’esercizio, tale da indurre la prima assegnataria della sede (nonostante l’ottenimento di diverse proroghe) a rinunciare all’apertura. La situazione aveva indotto l’amministrazione comunale a deliberare una modifica della iniziale perimetrazione della sede, ricomprendendo una porzione di territorio assegnato alla sede farmaceutica numero 2, per favorire il reperimento dei locali (obiettivo effettivamente poi raggiunto dal secondo assegnatario della farmacia n. 4).
La delibera del Comune era stata però impugnata dalla farmacia numero 2 davanti al Tar Lazio, che nel luglio 2017 aveva respinto il ricorso (sentenza breve n. 08980/2017). I titolari della farmacia numero 2 hanno però insistito, rivolgendosi al Consiglio di Stato. Che, come anticipato, ha confermato la sentenza di primo grado.
Secondo i supremi giudici amministrativi, la riperimetrazione ha effettivamente ottenuto di mediare “il criterio della ottimale distribuzione sul territorio delle sedi con l’esigenza di assicurare comunque al gestore della nuova farmacia della sede n. 4 – meno popolata e periferica, come riconosce anche parte appellante, rispetto alle altre sedi comunali – una collocazione concretamente realizzabile (sia dal punto di vista della reperibilità dei locali, sia da quello della capacità attrattiva, in ragione della vicinanza e della comodità di accesso, rispetto all’utenza). In altri termini, l’ipotesi originaria di collocazione della nuova farmacia non è risultata concretamente realizzabile, ed è stata individuata un’estensione dell’area di (potenziale) collocazione che fosse più favorevole all’insediamento”.
Il risultato, osservano i giudici, “è stato comunque vantaggioso per la popolazione residente all’interno della zona di riferimento n. 4, in quanto avrebbe consentito di disporre di una farmacia più vicina di quanto accadeva in precedenza (anche se meno vicina di un’ipotetica collocazione all’interno perimetro originario)”.
È evidente, si legge ancora nella sentenza del Consiglio di Stato, che “l’appellante – a prescindere dalla novità della questione, che non risulta dedotta in primo grado – non ha alcun titolo a dolersi del fatto che l’opportunità di una collocazione più a ridosso della zona densamente abitata del Comune non fosse stata offerta alla farmacista originariamente assegnataria della sede n. 4. In ogni caso, la circostanza non determinerebbe alcuna illegittima discriminazione, posto che l’opportunità oggi contestata è maturata successivamente, alla luce di valutazioni e sulla base di elementi sopravvenuti”.
Le varie ragioni addotte dal ricorrente, per i giudici, non riescono dunque “a mettere in discussione la sentenza appellata. Tanto più, se si considera che la sentenza è pienamente coerente con gli orientamenti della giurisprudenza di questa Sezione, ormai consolidata nell’affermare l’ampia discrezionalità che si esercita in materia di individuazione delle sedi farmaceutiche (cfr. Cons. Stato, III, nn. 4030/2022 e 327/2021) e la ridotta portata precettiva che assume la relativa pianta organica e perimetrazione (cfr. Cons. Stato, III, n. 2329/2021), il cui criterio ispiratore non è quello del massimo decentramento bensì quello della massima accessibilità/equa distribuzione territoriale (cfr. Cons. Stato, III, n. 4374/2021)”.
Inevitabile, dunque, la bocciatura del ricorso.
♦ Consiglio di Stato – Sentenza n. 3665/2023 del 12 aprile 2023


