Roma, 20 luglio – Qual è l’ampiezza dei poteri di cui dispone il Comune in materia di pianificazione farmaceutica? Fin dove può spingersi quando si tratta di programmare l’istituzione e allocazione di sedi farmaceutiche di nuova istituzione da assegnare con pubblico concorso regionale straordinario? Una risposta arriva dalla recente sentenza del Consiglio di Stato n. 5629/2026 relativa a un contenzioso sorto in Umbria e concernente l’assegnazione di una nuova farmacia in via Bartocci a Terni, che aveva già portato a una pronuncia del Tar Umbria.
Una disputa originata, come accade spesso, da una decisione del Comune, che nel caso di specie aveva disposto di localizzare la sede farmaceutica numero 31 in via Bartocci. Decisione contro la quale ha opposto ricorso davanti al Tar la società titolare di una farmacia della vicina via Narni, sostenendo che la sede ricadesse in un’area troppo vicina a quella del proprio esercizio. Il Tar Umbria, al termine del primo atto di una vicenda giudiziaria che ha coinvolto diversi soggetti istituzionali e privati (tra i quali, oltre al Comune di Terni e le farmacie intressate, Regione Umbria, Usl Umbria 2 e Ordine dei farmacisti della provincia di Terni) aveva dato ragione al Comune, ma la sentenza (come quasi sempre accade) non ha posto fine alla disputa ed è finita inevitabilmente davanti ai giudici del Consiglio di Stato.
Che ha praticamente smontato la pronuncia dei giudici amministrativi di prima istanza, individuando un problema strutturale nella gestione della pianta organica, pianificata – secondo i giudici del Supremo Consesso amministrativo – ignorando il principio di equa distribuzione del servizio farmaceutico, previsto dalla riforma del 2012.
La concentrazione di presidi in una zona specifica ha creato un squilibrio territoriale, con l’assegnazione di una nuova farmacia alla zona di Sabbione (già servita da presidi) e altri quartieri lasciati invece senza un servizio adeguato, come ad esempio l’area classificata come zona B (quartieri Borgo Rivo, Campitello e Gabelletta), risultata priva di copertura farmaceutica sufficiente. L’argomentazione della difesa regionale, che puntava sulla maggiore accessibilità del servizio, non è stata ritenuta sufficiente a giustificare il mancato decentramento territoriale. Il Consiglio di Stato ha stabilito che la finalità della legge deve essere la capillarità del servizio su tutto il territorio comunale, evitando che determinati settori rimangano isolati dai servizi essenziali.
Le conseguenze per il Comune e la revisione della pianta organica
L’annullamento degli atti di programmazione impugnati va oltre la conferma della sede di via Bartocci, per impattare in via derivata anche sul concorso straordinario regionale del 9 novembre 2022 istituito per l’assegnazione delle nuove sedi. Per l’amministrazione comunale si apre ora una fase di ridefinizione tecnica. Il Comune di Terni dovrà attivarsi con un supplemento istruttorio per correggere i precedenti errori di valutazione, con l’obiettivo di rielaborare la distribuzione delle farmacie rispettando i criteri di equità territoriale e coprendo le lacune segnalate nei quartieri periferici.
In buona sostanza, la sentenza del CdS riapre una partita che sembrava conclusa due anni fa, costringendo le autorità a rimettere mano alla revisione ordinaria della pianta organica. Il dibattito sulla distribuzione delle farmacie a Terni dovrà dunque essere reinserito tra le priorità dell’agenda amministrativa, guardando alla duplice necessità di bilanciare l’accessibilità dei flussi lavorativi con le reali esigenze abitative dei cittadini.
Il tutto tenendo bene a mente che – come ribadito dai giudici del Consiglio di Stato – il Comune dispone di un’ampia discrezionalità, che non è però assoluta: non si può infatti dubitare, argomentano i giudici di Palazzo Spada, che “la potestà allocativa del comune debba tendere, secondo un ragionevole contemperamento di bisogni e poteri di tutti i soggetti coinvolti, a non sovrapporre, per quanto possibile, le zone di due aree contigue, non potendo l’assetto geografico della zona essere arbitrario in termini di incongrua distribuzione del servizio nonché d’incapienza o insufficienza del bacino di clientela”. Né si può non tenere nel conto dovuto che “la distribuzione delle farmacie deve guardare al territorio complessivamente inteso, secondo le disposizioni dell’art. 11 del D.L. n. 1/2012″.
La questione della localizzazione, per i giudici del Consiglio di Stato, va insomma valutata in un’ottica più estesa e alla luce della finalità – perseguita dalla riforma del 2012 – di assicurare una maggiore capillarità del servizio con riferimento al complessivo territorio comunale, con l’obiettivo di rendere più accessibile, per quanto possibile, il servizio farmaceutico attraverso una più equa distribuzione sul territorio comunale.
E proprio qui affondano il loro senso le motivazioni della sentenza che riforma la precedente pronuncia del Tar Umbria: dal momento che nella vicenda in questione la nuova sede sarebbe stata collocata in una zona già coperta da altre farmacie, i giudici di Palazzo Spada hanno annullato gli atti impugnati in parte qua, imponendo all’amministrazione comunale, come già ricordato in precedenza, l’obbligo di un adeguato supplemento istruttorio per riconsiderare la localizzazione contestata.


