Roma, 1 settembre – In una nota pubblicata sul suo sito venerdì scorso, 28 agosto, Sinasfa, il Sindacato nazionale dei farmacisti non titolari presieduto da Francesco Imperadrice (nella foto), richiama l’attenzione su un tema che incomprensibilmente resta sempre un po’ sottotraccia, quello dell’esposizione al rischio di aggressioni nel corso di eventi criminosi a danno delle farmacie aperte al pubblico. Un rischio al quale, prima e più ancora gli esercizi che subiscono atti di criminalità predatoria, sono ovviamente esposti le farmaciste e i farmacisti che dietro al banco assicurano ai cittadini l’assistenza farmaceutica.
Si tratta, osserva Sinasfa, di un rischio che non può essere ignorato o anche solo trascurato e per il quale la prevenzione è fondamentale e rappresenta la prima tutela dei professionisti, non certo a caso prevista dal Ccnl come un diritto che deve essere sempre garantito. Il datore di lavoro deve assicurare i dipendenti e comunicare loro per iscritto gli estremi della polizza. Una tutela importante, evidenzia Sinasfa, sostenendo l’opportunità di rafforzarla, perché i crimini predatori rappresentano purtroppo un rischio concreto per chi lavora ogni giorno in farmacia.
Ma il primum movens della sortita di Sinasfa non è tanto la specifica copertura assicurativa prevista dal Ccnl Farmacie private, quanto il fatto (decisamente poco commendevole) che non tutti i farmacisti collaboratori sono a conoscenza dell’esistenza di questo strumento, obbligatorio, di tutela sindacale a loro favore, stabilito dall’art. 47 del Ccnl, che stabilisce: “Ai lavoratori operanti in farmacia sarà fornita una copertura assicurativa per danni alle persone in caso di rapine o di altri eventi dolosi, di cui verranno comunicati per iscritto ai lavoratori medesimi i relativi estremi”.
Ed è proprio partendo da qui che Sinasfa propone ai suoi iscritti e più in generale alla comunità di colleghe e colleghi collaboratori un utile “ripasso” sulla materia, ricordando che il datore di lavoro ha al riguardo due precisi obblighi: assicurare tutti i dipendenti farmacisti (e non) contro i danni alla persona derivanti da rapine o altri eventi dolosi e comunicare loro per iscritto gli estremi della copertura.
È un obbligo previsto dal Ccnl, ribadito dalla stessa Federfarma nella circolare del 19 aprile 2024, ricorda Sinasfa, con la quale informava anche “di aver sottoscritto, per il tramite della società Federfarma Insurance Broker, una nuova convenzione con la compagnia Vittoria Assicurazioni per la copertura degli infortuni ai dipendenti di farmacia a seguito di atti dolosi così come previsto dall’art. 47”.
Cosa prevede la convenzione Federfarma
Opportunamente, Sinasfa ricorda in particolare ai colleghi più “distratti” i contenuti della convenzione Federfarma–Vittoria Assicurazioni, che tra le principali garanzie prevede 100.000 euro in caso di morte conseguente a infortunio da atto doloso; 150.000 euro di capitale assicurato per invalidità permanente, secondo percentuali, franchigie e condizioni di polizza; 60 euro al giorno in caso di ricovero, entro i limiti previsti dalla convenzione.
La farmacia non è necessariamente obbligata ad aderire alla convenzione Federfarma e può scegliere un’altra compagnia, purché garantisca la copertura prevista dal contratto.
Danni che non lasciano un’invalidità permanente
Una rapina può provocare una frattura, settimane di immobilizzazione, terapie e riabilitazione senza lasciare, fortunatamente, un’invalidità permanente. Può anche non provocare alcuna lesione fisica e lasciare invece conseguenze psicologiche importanti: ansia, insonnia, attacchi di panico, paura di tornare sul posto di lavoro o un vero trauma psicologico documentato.
Sono danni reali conseguenti alla rapina, ma le principali garanzie previste dall’attuale convenzione assicurativa sono concentrate su morte, invalidità permanente e ricovero (restano naturalmente distinte le tutele Inail previste per l’infortunio sul lavoro). Eppure l’art. 47 utilizza un’espressione molto più generale: “danni alle persone”.
Per Sinasfa, la copertura dovrebbe quindi essere rafforzata prevedendo espressamente anche inabilità temporanea, lesioni e fratture senza postumi permanenti, spese mediche e riabilitative, assistenza psicologica e conseguenze psichiche documentate, oltre a valutare una specifica diaria per i giorni di inabilità certificata.
Perché essere picchiati, subire una frattura o riportare un trauma psicologico durante una rapina significa aver subito un danno alla persona anche quando, fortunatamente, si guarisce completamente.
L’importanza di verificare la propria copertura assicurativa
L’art. 47 prevede che il datore di lavoro counichi per iscritto al lavoratore gli estremi della copertura assicurativa. Chi non abbia mai ricevuto questa comunicazione può chiedere al suo datore di lavoro tute le informazioni (necessarie e obbligatorie) su: compagnia assicuratrice e numero della polizza; decorrenza e scadenza; conferma della propria inclusione tra gli assicurati; garanzie, massimali, franchigie ed esclusioni; modalità per denunciare un sinistro.
Chi in passato abbia subito una rapina o un’aggressione in farmacia dovrebbe verificare quale polizza fosse attiva alla data dell’evento, se risultasse tra gli assicurati e quali garanzie fossero previste, soprattutto in presenza di conseguenze fisiche o psicologiche.
Se si scoprisse che proprio in quel periodo il datore di lavoro non aveva stipulato la copertura prevista dal Ccnl, potrebbero emergere profili di responsabilità per inadempimento contrattuale, da valutare nel singolo caso.
La proposta di Sinasfa: rafforzare e ampliare la protezione assicurativa
“L’art. 47 rappresenta un diritto importante che deve essere conosciuto e rispettato. Ma la tutela assicurativa deve essere adeguata ai rischi reali che corrono i farmacisti durante una rapina o un’aggressione” afferma Sinasfa, che proprio per questo propone di rafforzare ed ampliare la copertura assicurativa, prevedendo espressamente anche altre voci: inabilità temporanea, anche in assenza di invalidità permanente; lesioni, fratture e altri danni fisici conseguenti all’aggressione; danni e traumi psicologici documentati; spese mediche, psicologiche e riabilitative; una specifica diaria per i giorni di inabilità certificata; danni materiali subiti direttamente dal lavoratore durante la rapina, prevedendo il rimborso, entro adeguati massimali, dei beni personali sottratti o danneggiati, come fedi nuziali, anelli, collane, bracciali, orologi, telefoni e altri effetti personali. E ciò perché se un lavoratore, mentre sta svolgendo il proprio lavoro, viene aggredito e gli viene strappata dal collo una collana o sottratto un orologio o una fede, quel danno è direttamente correlato alla rapina subita sul posto di lavoro.
“L’obiettivo dovrebbe essere quello di una tutela più completa” conclude Imperadrice, “capace di intervenire non soltanto nei casi estremi di morte o invalidità permanente, ma sull’insieme delle conseguenze che il dipendente può subire: fisiche, psicologiche e patrimoniali”.


