Obiezione di coscienza, proposta di legge per consentirla anche ai farmacisti

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Roma, 25 maggio – Anche il farmacista che opera nelle farmacie aperte al pubblico, per motivi di coscienza, potrà rifiutarsi di dispensare a chi lo richieda (ancorché munito di una regolare prescrizione medica) qualsiasi farmaco, sostanza o dispositivo ad azione abortiva: Allo stesso modo, potrà opporre un rifiuto a consegnare farmaci prescritti per la sedazione del dolore in fase terminale. Lo prevede una proposta di legge a firma Luigi Gigli (nella foto) e Mario Sberna deputati di Democrazia Solidale – Centro Democratico, recante Disposizioni concernenti il diritto all’obiezione di coscienza per i farmacisti, presentata il 4 maggio scorso, già pubblicata (qui il PDF con il testo) con il numero  AC 3805 e assegnata alla Commissione Affari sociali della Camera.

Un’analoga iniziativa legislativa, come si ricorderà, sia pure più specificamente dedicata all’obiezione di  coscienza dei farmacisti nella dispensa dei farmaci rientranti nella contraccezione di emergenza, venne condotta dalla senatrice del Pdl Ada Spadoni Urbani nell’ormai lontano 2010, con la presentazione a Palazzo Madama di un disegno di legge poi rimasto lettera morta.

La proposta di Gigli e Sberna (che nella sua relazione introduttiva fanno riferimento all’enciclica Evangelium Vitae emanata da papa Giovanni Paolo II), in analogia con quanto avviene per altre figure professionali sanitarie nella normativa vigente sull’aborto (legge 194/1978)  o in quella relativa alla procreazione medicalmente assistita (legge 40/2004), vuole consentire “a ogni farmacista titolare, direttore o collaboratore di farmacie, pubbliche o private, di rifiutarsi, invocando motivi di coscienza, di vendere dispositivi, medicinali o altre sostanze che egli giudichi atti a provocare l’aborto, ovvero che risultino prescritti ai fini della sedazione terminale.”

È previsto anche per i farmacisti l’obbligo di “comunicare la propria obiezione di coscienza al titolare della farmacia ovvero al direttore dell’azienda ospedaliera o al direttore sanitario della struttura sanitaria privata autorizzata o accreditata, disponendo, altresì, di fornire le opportune informazioni sull’ubicazione delle strutture più vicine nelle quali operino farmacisti non obiettori di coscienza.”

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