Roma, 12 aprile – Nell’immediata vigilia dello sciopero nazionale dei dipendenti di farmacia privata a sostegno del rinnovo del Ccnl scaduto nello scorso anni, i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTucs hanno diffidato Federfarma dal porre in essere i comportamenti (ritenuti illegittimi) suggeriti dalle istruzioni “operative” diramate dalla stessa associazioni datoriale, presentate come cogenti ma ritenute dai sindacati unilaterali e non concordate con le organizzazioni dei lavoratori, che costituirebbero “una grave violazione delle prerogative sindacali e del diritto di sciopero, integrando una condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 della L. n. 300/1970, in quanto idonea a limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale e del diritto di sciopero”.
Nel mirino della dura diffida inviata venerdì 10 aprile e firmata da Marco Beretta per Filcams, Aurora Blanca per Fisascat e Marianna Flauto (nella foto) per UilTucs, c’è in primo luogo la richiesta ai lavoratori, da parte delle farmacie, di comunicare preventivamente la propria adesione allo sciopero da parte di ciascuna farmacia, così come indicato da Federfarma. Alcune articolazioni territoriali di Federfarma, scrivono le sigle sindacali dei lavoratori, “stanno convocando incontri online per illustrare le suddette istruzioni, anche alla luce di un questionario che si chiede di compilare perentoriamente entro il giorno 14 p.v.”
Filcams, Fisascat e Uiltucs dichiarano che “i descritti comportamenti costituiscono una grave violazione delle prerogative sindacali e del diritto di sciopero, integrando una condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 della L. n. 300/1970, in quanto idonea a limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale e del diritto di sciopero”. Le sigla sindacali tornano anche sulla controversa questioni delle prestazioni indispensabili nei servizi pubblici essenziali, che secondo la legge n. 146/1990, all’art. 2, comma 2, “devono essere definite tramite accordo tra le parti, ossia tra datori di lavoro e organizzazioni sindacali”.
In assenza di accordo, argomentano i sindacati, “la legge non riconosce alcun potere unilaterale al datore di lavoro di imporre le prestazioni indispensabili. È previsto, invece, che in caso di mancato accordo intervenga la Commissione di garanzia con una regolamentazione provvisoria, che resta comunque sostituibile da un successivo accordo tra le parti (art. 2, L. n. 146/1990)”.
In ragione di ciò, per FIlcvams, Fisascat e Uiltucs l’adozione unilaterale di regole da parte dell’azienda, senza il necessario confronto sindacale, “viola il dovere generale di negoziare imposto dalla legge e svuota di contenuto il diritto di sciopero, che è tutelato costituzionalmente (art. 40)”.
Nel settore delle farmacie private, scrivono ancora i sindacati, l’unico riferimento vigente in assenza di accordi specifici è la Deliberazione n. 03/169 del 17 dicembre 2003 della Commissione di garanzia, che individua come servizio minimo da garantire le farmacie di turno. “Ogni diversa regolamentazione unilaterale, ivi comprese le disposizioni che impongano percentuali di personale o soglie di prestazioni” affermano le sigle dei lavoratori “è priva di valore vincolante e rappresenta una forzatura non prevista dalla normativa”.
Pertanto, la condotta di Federfarma e delle aziende che impongono unilateralmente regole sulle prestazioni indispensabili, senza accordo con le organizzazioni sindacali e in assenza di un intervento della Commissione di garanzia, “costituisce una lesione delle prerogative sindacali e del diritto di sciopero, integrando una condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 L. n. 300/1970. Il sindacato, dunque, legittimato ad agire in giudizio per ottenere la cessazione della condotta e il ripristino della corretta procedura di confronto”.
Ma ci sarebbe dell’altro, ad avviso delle sigle sindacali: la richiesta aziendale di comunicazione preventiva dell’adesione allo sciopero configurerebbe anche la fattispecie della condotta anti-sindacale, violando il diritto di sciopero sancito dall’art. 40 della Costituzione.
“La legge n. 146/1990, che disciplina lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, non prevede alcun obbligo per il lavoratore di dichiarare anticipatamente la propria intenzione di aderire allo sciopero” spiegano al riguardo i sindacati. “L’adesione costituisce un atto individuale e riservato, e la comunicazione preventiva può essere richiesta solo nei casi espressamente previsti dalla legge o dagli accordi collettivi, che nel caso delle farmacie private non risultano esistenti (art. 2, L. n. 146/1990)”.
Ricordato che la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che la pretesa datoriale di conoscere in anticipo i nominativi dei lavoratori aderenti allo sciopero integra una lesione della libertà sindacale e del diritto di sciopero, suscettibile di repressione ex art. 28 L. n. 300/1970, i sindacati sottolineano come tale comportamento sia anche considerato ‘plurioffensivo’, “in quanto lede sia l’interesse collettivo del sindacato sia quello individuale del lavoratore (art. 28 L. n. 300/1970)”. E per dissipare timori ingiustificati in ordine a eventuali sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori per la partecipazione allo sciopero, i sindacati precisano che la normativa vigente subordina la loro eventuale irrogazione a una valutazione negativa della condotta delle organizzazioni sindacali da parte della Commissione di garanzia (art. 4, co. 4 sexies, L. n. 146/1990; Cass.n.11365/2022).
Argomentato tutto ciò, Filcams, Fisascat e UilTucs ribadiscono che la richiesta di indicazione preventiva dell’adesione allo sciopero da parte delle farmacie, così come la successiva segnalazione alla Commissione di garanzia dei nominativi dei dipendenti farmacisti che non si sono presentati in servizio, sono illegittime e integrano condotta anti-sindacale, tutelabile mediante ricorso ai sensi dell’art. 28 della legge n. 300/1970. I sindacati diffidano quindi le aziende del settore a cessare immediatamente la eventuale condotta illegittima adottata e, in difetto, si riservano di adire il Tribunale competente per la repressione della condotta antisindacale, ai sensi dell’art. 28 della appena richiamata legge 300/1970, con richiesta di adozione dei provvedimenti inibitori e ripristinatori previsti dalla legge.


