Roma, 17 febbraio – I perimetri delle farmacie? Non sono un dogma e non possono essere considerati una gabbia impenetrabile governata esclusivamente dalla rigida logica dei centimetri, soprattutto quando si tratta di garantire l’interesse primario da tutelare, ovvero la migliore garanzia dell’accesso al servizio farmaceutico da parte dei cittadini.
Questo, in buona sostanza, il senso ultimo della sentenza n. 1111/2026 del Consiglio di Stato, pubblicata lo scorso 11 febbraio. Che, in linea con precedenti pronunce di analogo tenore (si veda ad esempio la sentenza n. 3665/2023 del 12 aprile 2023), ribadisce che la così detta pianta organica oggi deve essere intesa in modo diverso (e decisamente più elastico) rispetto a un passato in cui la normativa ne fissava i confini (con acribia, verrebbe da osservare) sancendone l’inviolabilità. La rigorosa perimetrazione del territorio da assegnare a una sede farmaceutica, insomma, non è più un tabù, un principio indiscutibile che non prevede “se” o “ma”, dal momento che – scrive il supremo consesso amministrativo – “anche la mera indicazione della località/zona in cui è ubicata la farmacia” è sufficiente a definire i confini della sede farmaceutica. A 14 anni dalla riforma del 2012, insomma, è sempre più chiaro che la pianta organica obbedisce più al criterio della “zonizzazione” che non a quello della rigida pianificazione, che ha progressivamente lasciato spazio a un criterio più flessibile che ruota intorno all’asse dell’accessibilità del servizio per i cittadini.
Sulla base di questa considerazione, i giudici di Palazzo Spada hanno rovesciato il verdetto di primo grado pronunciato dal Tar Campania, sollecitato da un contenzioso nato in un comune campano. Materia del contendere, il presunto sconfinamento di una farmacia di nuova apertura nel territorio di una sede preesistente, che – insieme ad un’altra – ha opposto ricorso.
I locali della nuova farmacia, collocati in una strada (via Pecorario) angolare rispetto a un’altra (via Roma) di pertinenza di una delle due sedi preesistenti, nell’effettuare i lavori di ristrutturazione, pur mantenendo l’ingresso dell’esercizio su via Pecorario e quindi all’interno della sede delimitata dal Comune, ha aperto una delle sue vetrine su via Roma, rientrante nell’ambito territoriale di altra sede, iniziativa forse considerata lesiva di un qualche interesse, forse nella convinzione che se una farmacia guarda (e, peggio, può essere guardata) su una via non di sua pertinenza, di fatto sconfina in una sede che non le appartiene, con danno e pregiudizio dei diritti del legittimo assegnatario. In ogni caso, questo è stato il colpo di pistola a Sarajevo che ha scatenato una guerra che già covava per l’apertura dei locali della nuova sede praticamente ai confini con il territorio “nemico”: i titolari delle due farmacie preesistenti hanno impugnato codici e pandette e fatto ricorso al Tar, lamentando anche il mantenimento. sempre su via Roma, di una rampa per persone con disabilità.
I giudici amministrativi campani danno ragione ai farmacisti concorrenti con sentenza in forma semplificata, ritenendo anche essi che “l’attraversamento e/o il passaggio sulla via Roma per accedere alla sede farmaceutica n. 4, ubicata sulla via Pecorario, nell’angolo di
via Roma, rappresenti uno sconfinamento di suddetta sede farmaceutica”. Affermando in partica che un “accesso visivo” a una via della sede viciniore e una rampa per disabili equivalgono a entrare dentro quella sede violandone i confini.
Una sentenza contro la quale, comprensibilmente, il “presunto invasore” ha opposto ricorso al Consiglio di Stato. Che lo ha accolto, ribaltando la sentenza di primo grado, con motivazioni che certamente non mancheranno di far discutere. I giudici di Palazzo Spada fanno riferimento al vero turning point della normativa sulla pianificazione territoriale delle farmacie, ovvero il decreto Cresci Italia del Governo Monti (decreto legge n. 1/2012), che di fatto superò il paradigma rigido della “pianta organica” fino ad allora vigente, criterio che assegnava a ogni farmacia una porzione di territorio chiuso da mura invalicabili per ogni altra farmacia.
Al suo posto, il Governo Monti introdusse di fatto un altro criterio, molto più flessibile e decisamente controverso, tanto da dare la stura a uno stuolo di contenziosi amministrativi, anche in ragione di una presunta vaghezza delle sue norme): quello di una “equa distribuzione sul territorio” delle farmacie in funzione dei bisogni della popolazione.
E se vi è chi ritiene ancora oggi la così detta “zonizzazione” introdotta nel 2012 poco chiara, è al contrario chiarissimo l’assunto espresso dai giudici della Terza Sezione di Palazzo Spada nella loro sentenza: “L’impianto impugnatorio di primo grado sconta un approccio ancora tributario della precedente disciplina, improntata alla rigida programmazione della pianta organica, appalesandosi eccessivamente formalistico”.
Il Tar Campania, in altre parole, avrebbe giudicato la faccenda riferendosi a norme, e soprattutto schemi e logiche, che non esistono più, perché più che il perimetro definito al millimetro sulla mappa cartografica con squadra e righello oggi conta garantire in primo luogo capacità della farmacia di servire i cittadini.
Al riguardo, i giudici del Consiglio di Stato scrivono che la programmazione territoriale “assegna una porzione di territorio più o meno ampia, definita sommariamente attraverso indicazioni che richiamano località, frazioni, quartieri, ove l’aspetto prevalente è essenzialmente l’idoneità della sede prescelta a soddisfare le esigenze della popolazione residente”. In altre parole, spiegano, il criterio prioritario oggi “è divenuto quello dell’equa distribuzione sul territorio, mentre nulla si dice a proposito della definizione esatta dei confini di ciascun esercizio“.
Ne consegue che la perimetrazione altro non è che una cornice, uno strumento orientativo per localizzare la farmacia nella propria area di riferimento e garantire le distanze minime, senza però chiudere le zone dentro mura impenetrabili come quelle di in carcere di massima sicurezza.
Nel caso in questione, i giudici di Palazzo Spada hanno concluso che il posizionamento della farmacia di nuova apertura di via Pecorario in corrispondenza dell’intersezione stradale con via Roma “appare rispettoso della zonizzazione funzionale per bacini di utenza secondo direttrici e arterie di riferimento, non avendo il Comune proceduto ad una più circostanziata e rigorosa delimitazione cartografica, essendo sufficiente nel nuovo assetto disciplinare anche la sola indicazione della località/zona in cui è ubicata la farmacia” e che “la collocazione della nuova sede farmaceutica in area già servita da preesistenti esercizi non è di per sé illegittima, laddove giustificata dall’entità della popolazione interessata, poiché, se è vero che l’aumento delle farmacie risponde allo scopo di estendere il servizio farmaceutico alle zone meno servite, è altresì vero che tale indicazione non è tassativa né esclusiva, stante il prioritario criterio dell’equa distribuzione sul territorio”.
L’antifona è piuttosto chiara: a prevalere, oggi, non è la “logica centimetrica” del perimetro della sede assegnata, ma la migliore garanzia di servizio per i cittadini e il criterio complessivo dell’equa distribuzione e dell’accessibilità del servizio. Chi in futuro volesse avanzare contenziosi sulla materia, farà bene a tenerne conto.


