Roma, 21 ottobre – Con una nota indirizzata ai presidenti del Senato e della Camera e ai ministri dello Sviluppo economico e della Salute, pubblicata sul suo ultimo bollettino (il pdf è scaricabile su questa pagina del sito Agcm) l’Antitrust ha voluto evidenziare le criticità concorrenziali che la legislazione italiana impone alla cosiddetta ‘eccezione galenica’, “con limitazioni che non hanno corrispondenze in altri Paesi d’Europa”.
La questione è quella relativa alle disposizioni contenute nel articolo 68 del Codice della proprietà industriale, che consentono al farmacista la “preparazione, estemporanea e per unità, di medicinali” protetti da brevetto, con la condizione che “non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente.”
Limitazione, osserva l’Autorità presieduta da Giovanni Pitruzzella, che oltre a non trovare riscontro né corrispettivi nelle normative di quei Paesi dove l’eccezione galenica consente ai farmacisti in farmacia di utilizzare, nelle preparazioni magistrali, anche principi attivi prodotti industrialmente, finisce inevitabilmente per diventare una barriera anti-concorrenziale, perché limita fortemente la possibilità del farmacista, di fatto assoggettato in materia di allestimento di preparati galenici magistrali “a vincoli operativi tanto rilevanti” da pregiudicare “la libertà d’iniziativa economica di un’intera categoria professionale.”
Il Garante fa anche un preciso riferimento alla “crescente attenzione alla personalizzazione delle cure espressa nel settore medico-farmaceutico”, che ovviamente reclama “una maggiore disponibilità sul mercato di prodotti “su misura” quali quelli galenici, idonei a garantire un indubbio beneficio ai consumatori in termini di maggior scelta e più mirata efficacia terapeutica”, che sarebbe utile a stimolare “la concorrenza tra prodotti, svolgendo anche
un’utile funzione di sviluppo di una migliore consapevolezza medica e commerciale nei consumatori di prodotti farmaceutici.”
Da qui la segnalazione dell’Antitrust a Parlamento e ministeri competenti: la normativa nazionale in materia di eccezione galenica va riallineata a quelle dei principali paesi dell’Unione europea, “a mezzo dell’abrogazione del divieto di utilizzo di principi attivi realizzati industrialmente che risulta attualmente contenuto nell’art. 68 CPI.”
“L’Autorità – conclude eloquentemente la nota – confida che i rilievi siano tenuti in adeguata considerazione.”