Roma. 17 aprile – Occhio alla comunicazione sanitaria sui social media, dove spesso si tende a non rispettare le precise regole previste dalle leggi. A lanciare il warning è una circolare della Fofi trasmessa giovedì scorso a tutti i presidenti degli Ordini dei farmacisti. Facendo riferimento a segnalazioni relative a valutazioni (anche negative) da parte di soggetti che si presentano come iscritti all’Ordine dei farmacisti e/o titolari di farmacia e che dispensano consigli e raccomandazioni relativamente a medicinali (segnatamente su Tik Tok, precisa la Fofi), “spesso individuati attraverso il marchio che li contraddistingue ed indipendentemente dal fatto che si tratti di farmaci da banco o farmaci soggetti a prescrizione medica”, la federazione professionale ricorda che “a norma del Codice deontologico, il farmacista, nell’attività di dispensazione, consiglio e consulenza professionale, è tenuto a garantire un’informazione sanitaria chiara, corretta e completa, con particolare riferimento all’uso appropriato dei medicinali, alle loro controindicazioni e interazioni, agli effetti collaterali e alla loro conservazione (art. 15 del Codice deontologico)”.
“Nessuna pubblicità di medicinali presso il pubblico può essere effettuata senza autorizzazione del ministero della Salute” ricorda ancora la Fofi nella circolare, “a eccezione delle inserzioni pubblicitarie sulla stampa quotidiana o periodica e sulle pagine web che si limitano a riprodurre integralmente e senza modifiche le indicazioni, le controindicazioni, le opportune precauzioni d’impiego, le interazioni, le avvertenze speciali, gli effetti indesiderati descritti nel foglio illustrativo, con l’eventuale aggiunta di una fotografia o di una rappresentazione grafica dell’imballaggio esterno o del confezionamento primario del medicinale” e “delle fotografie o rappresentazioni grafiche dell’imballaggio esterno o del confezionamento primario dei medicinali apposte sui siti internet autorizzati e sui cartelli dei prezzi di vendita al pubblico e degli eventuali sconti praticati esposti da coloro che svolgono attività di fornitura al pubblico, limitatamente ai farmaci Otc e Sop“.
La Fofi ricorda quindi che “è vietata la pubblicità presso il pubblico dei medicinali che possono essere forniti soltanto dietro presentazione di ricetta medica o che contengono sostanze psicotrope o stupefacenti; in deroga a tale divieto, il ministero della Salute può autorizzare campagne di vaccinazione promosse da imprese farmaceutiche (art. 115, c. 2, del Dlgs n. 219/2006)». Inoltre, “è vietata anche la pubblicità presso il pubblico di medicinali, la cui dispensazione grava, anche se non totalmente, sul Servizio sanitario nazionale, nonché dei medicinali galenici preparati in farmacia (magistrali e officinali) o destinati alle prove di ricerca e sviluppo, nonché dei medicinali preparati industrialmente su richiesta scritta e non sollecitata del medico (art. 115, c. 4, del Dlgs n. 219/2006)”.
Da ultimo, la Fofi sottolinea che“ la pubblicità della professione di farmacista e l’informazione sanitaria, con qualunque mezzo diffuse, sono consentite nel rispetto dei principi di correttezza, veridicità, trasparenza e che le informazioni fornite non devono essere equivoche, ingannevoli o denigratorie. Esse devono essere funzionali all’oggetto e realizzate in modo consono alle esigenze di tutela della salute di cui la professione di farmacista è garante. Contestualmente all’attivazione della pubblicità, il farmacista è tenuto a trasmetterne il contenuto all’Ordine di appartenenza (art. 23, c. 1., del Cod. deontologico)”.
La pubblicità della farmacia, con qualunque mezzo diffusa, “è consentita e libera nel rispetto dei principi di correttezza, veridicità e trasparenza e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria a tutela e nell’interesse dei cittadini. Essa deve essere funzionale all’oggetto e realizzata in modo consono alle esigenze di salvaguardia della salute di cui la farmacia è presidio (art. 23, c. 4., del Codice deontologico)“.


