Roma, 1 settembre – Sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 24 agosto scorso è stato pubblicato il Decreto del 26 giugno 2026 concernente l’adozione del Piano nazionale di Governo delle liste d’attesa (Pngla) 2026-2028 e relativi allegati.
Il provvedimento firmato dal ministro della Salute Orazio Schillaci (nella foto) prova a risolvere quella che – soprattutto a livello di percezione – è la criticità sanitaria più sofferta dagli italiani, ovvero le lunghe e non di rado lunghissime attese necessarie per accedere alle prestazioni del servizio sanitario pubblico, visite specialistiche o esami diagnostici che siano. Un problema estremamente complesso e diventato nel tempo quasi strutturale, per una serie di concause e fattori come l’invecchiamento della popolazione, l’aumento della domanda di cure, la carenza di personale, le difficoltà di programmazione, la scarsa disponibilità di finanziamenti e risorse e (ultime ma non certo per rilevanza) le differenze organizzative e gestionali tra le Regioni, che davvero non funzionano tutte allo stesso modo: alcune riescono a rispettare buona parte dei tempi previsti, mentre altre registrano ritardi a volte così alti da risultare non solo inaccettabili ma anche incomprensibili.
Schillaci, con il decreto che con la sua pubblicazione in G.U. fa ormai parte del nostro ordinamento legislativo, prova a cambiare le cose con un nuovo approccio e una nuova strategia, centrata – prima ancora che su una pur necessaria nuova disciplina degli aspetti operativi – su un importante intervento di programmazione dell’offerta, che verrà regolata analizzando insieme bisogno, prescrizione, priorità, prenotazione, disponibilità, erogazione e controllo. La sfida è governare meglio e con più efficacia e precisione la domanda di prestazioni sanitarie, avvalendosi anche di un modello nazionale di classificazione e stratificazione della popolazione per livelli di bisogno e rischio di salute.
Sotto il profilo operativo, il Pngla ha definito le modalità di funzionamento dei Cup, ovvero le strutture preposte ad assicurare la razionale interoperabilità di tutte le strutture (pubbliche e private accreditate) che erogano prestazioni. I Centri unici di prenotazione avranno l’obbligo di disporre al loro interno di sistemi per la disdetta delle prenotazioni in grado di rilasciare promemoria per l’assistito, nonché strumenti per ottimizzare la gestione delle agende. Novità anche per la programmazione dei ricoveri ospedalieri, con l’introduzione del modello dei Raggruppamenti di attesa omogenei, per omogeneizzare i criteri di assegnazione delle classi di priorità.
Anche le farmacie aderenti al modello della “farmacia di servizi” coinvolte nel Pngla
Nel decreto di giugno trova spazio anche il ruolo delle farmacie di comunità impegnate nella “farmacia dei servizi”, ricomprese tra le strutture che erogano prestazioni e, come tali, possono contribuire a ridurre i tempi di attesa, intervenendo sia sul terreno della prenotazione delle prestazioni sia su quello della loro erogazione, in particolare con l’esecuzione di prestazioni analitiche e di telemedicina, come elettrocardiogramma e holter pressorio, in collegamento funzionale con centri specialistici.
Pngla, un decalogo di Faq per richiamarne alcuni contenuti
Concludiamo sintetizzando alcuni contenuti “operativi” della “rivoluzione” di Schillaci (varata, è il caso di ricordarlo, previo il raggiungimento dell’intesa, l’11 giugno 2026, con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome) attraverso una serie di Faq sul tema.
Quando entra in vigore il nuovo Piano nazionale sulle liste d’attesa? – Il Pngla è già in vigore, dal 24 agosto 2026, data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Le nuove regole sono uguali immediatamente in tutte le Regioni? – Il Piano stabilisce il quadro nazionale. Regioni e Province autonome devono adottare i propri Piani regionali entro 120 giorni, con successivo aggiornamento annuale.
Tra i compiti del Cup c’è quello di ricordare all’assistito il suo appuntamento? – Il Piano prevede sistemi Cup per ricordare all’assistito la data della prestazione e richiedere conferma o cancellazione della prenotazione, anche da remoto, almeno due giorni lavorativi prima della prestazione.
Ci sono conseguenze se un cittadino non si presenta a una visita prenotata? – Se il cittadino non si presenta senza una giustificata disdetta, salvo forza maggiore o impossibilità sopravvenuta, è prevista la possibilità che debba corrispondere la quota ordinaria di partecipazione al costo della prestazione non usufruita.
La regola vale anche per chi è esente dal ticket? – Sì, il testo specifica espressamente “anche se esente”, ferme restando le eccezioni previste per forza maggiore e impossibilità sopravvenuta.
Il Piano riguarda soltanto visite ed esami? No. Comprende specialistica ambulatoriale, ricoveri programmati e percorsi di presa in carico dei pazienti.
Cosa sono i Rao? – I Raggruppamenti di attesa omogenei sono un modello utilizzato per organizzare l’attesa sulla base di criteri clinici e di priorità. Il nuovo Piano ne promuove l’applicazione anche nell’ambito dei ricoveri programmati.
Il privato accreditato entra nella gestione delle liste? – Il Piano considera l’integrazione con il privato accreditato tra gli strumenti del sistema di offerta e tutela, all’interno della programmazione sanitaria.
Saranno controllate anche le liste dei ricoveri chirurgici? – Sì. Il Piano dedica una sezione specifica ai ricoveri programmati e punta a rafforzare correttezza, trasparenza e gestione dello scorrimento delle liste.
Il nuovo Piano stanzia automaticamente nuovi fondi? – No. Il decreto stabilisce che gli adempimenti siano attuati con le risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


