Ddl Semplificazioni, via libera dal Senato, entro fine anno il voto finale alla Camera

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Roma, 10 ottobre – Viaggio lungo assai e a bassa velocità di crociera, quello del cosiddetto Ddl Semplificazioni (AS n.1184/bis) licenziato dal governo nell’ormai lontano dicembre 2023 e arrivato solo l’altro ieri, 8 ottobre 2025, all’approvazione dell’Aula di Palazzo Madama. Passaggio cruciale ma non ancora definitivo: il provvedimento giungerà infatti all’approdo finale solo dopo il via libera della Camera dei Deputati, che potrebbe arrivare  prima della fine dell’anno.

Si tratta, come è ben noto, di una legge molto attesa dalle farmacie italiane, private e pubbliche, per la presenza di disposizioni destinate a rafforzare il modello della ‘farmacia dei servizi’, accelerando e strutturando il percorso di trasformazione delle farmacie da “semplici” centri di dispensazione di farmaci a presidi di salute del territorio in grado di assicurare ai cittadini una ampia gamma servizi e prestazioni di assistenza sanitaria anche in regime di Ssn.

Tra i contenuti del Ddl appena licenziato dal Senato spiccano la possibilità di somministrare ai maggiori di 12 anni tutti i vaccini, non più solo quello contro il Covid, e l’offerta di maggiori servizi in un’ottica di medicina di prossimità: dalla telemedicina alla possibilità di scegliere il proprio medico curante e il pediatra di libera scelta tra quelli convenzionati con il servizio sanitario regionale. Alcuni di questi servizi, peraltro,  sono di fatto già realtà operative in alcune Regioni (come ad esempio la Liguria e la Lombardia). A sancire il nuovo corso delle farmacie c’è anche la previsione dell’adozione di una nuova insegna: accanto alla tradizionale croce verde comparirà la scritta “Farmacia dei servizi”.

Significativa anche l’introduzione della possibilità per le farmacie di stipulare contratti di rete, che permettono alle farmacie di aggregarsi, mantenendo la propria autonomia, con l’obiettivo di perseguire obiettivi comuni e accrescere la propria competitività sul mercato.

Ma ricordiamo più in dettaglio tutte le misure del provvedimento dedicate espressamente alla farmacia e contenute negli articoli 60, 61 e 62.

L’articolo 60 integra la “magna charta” della farmacia dei servizi, ovvero il decreto n.153/2009, ampliando e aggiornando le prestazioni che le farmacie possono offrire ai cittadini, a partire dalle già ricordate vaccinazioni: i farmacisti, dopo aver assolto l’obbligo del superamento di uno specifico percorso formativo presso l’Istituto superiore di sanità, potranno somministrare ai pazienti con più di 12 anni tutti i vaccini previsti dal Piano nazionale vaccinale. Potranno anche effettuare in farmacia, in locali igienicamente idonei e rispettosi della privacy dei pazienti, test diagnostici che prevedono prelievi nasali, salivari o orofaringei.

Vengono anche introdotti in farmacia i servizi di telemedicina (Ecg, holter) e i test diagnostici a supporto dei medici di base e dei pediatri per consentire una migliore appropriatezza nelle prescrizioni di antimicrobici e contrastare così l’antibiotico-resistenza. Sempre in materia di prevenzione, sbarca in farmacia anche la possibilità di effettuare  test di screening per il virus Hcv, strumento potente per il contrasto dell’epatite.

Sempre l’art. 60 insedia saldamente in farmacia un apprezzato servizio di sportello, la scelta o cambio del medico di medicina generale o del pediatra, che potrà appunto essere effettuata direttamente nella farmacia più comoda da raggiungere, senza dover affrontare le difficoltà, lo spreco di tempo e i costi connessi al doversi recare in un ufficio Asl spesso a chilometri di distanza.

L’articolo prevede anche che le farmacie possano erogare i servizi “altri dal farmaco” anche in locali separati, previa autorizzazione sanitaria, con l’obbligo di segnalare all’esterno la denominazione “Farmacia dei servizi”. E – Due o più farmacie potranno inoltre condividere gli stessi spazi tramite un contratto di rete.

Tutte le prestazioni elencate restano a carico dell’utente e non comportano nuovi oneri per la finanza pubblica.

L’articolo 61 si occupa invece del fenomeno delle carenze dei farmaci, introducendo nuove regole per contrastare il problema e ridefinendo le sanzioni, con l’obiettivo di prevenire situazioni di indisponibilità di medicinali sul mercato che incidono negativamente sulla continuità terapeutica dei pazienti. In primis, vengono rafforzati gli obblighi di comunicazione delle aziende titolari di Aic, che in caso di interruzione della commercializzazione, anche temporanea, hanno l’obbligo di informare l’Aifa almeno due mesi prima, indicando le motivazioni. In caso di mancata o tardiva comunicazione relativa a farmaci inclusi nell’elenco Aifa dei medicinali a rischio di indisponibilità, sono previste sanzioni da 6.000 a 36.000 euro. L’articolo prevede anche che l’elenco appena citato venga aggiornato annualmente dall’Aifa, d’intesa con le autorità sanitarie e le associazioni di categoria.

Sempre in materia di sanzioni, l’articolo 60 raddoppia le pene in caso di mancato rispetto degli obblighi di qualità: l’inosservanza delle disposizioni sulla produzione e controllo dei medicinali comporta ammende fino a 12.000 euro.

Di grande rilievo anche le disposizioni dell’articolo 62, che introduce importanti semplificazioni per i pazienti cronici e per i soggetti dimessi dagli ospedali, con l’intento di rendere più fluido l’accesso ai farmaci. In primo luogo, viene estesa a 12 mesi la validità della ricetta per le patologie croniche: il medico potrà prescrivere in una ricetta dematerializzata ripetibile la posologia e il numero di confezioni necessarie a coprire le necessità terapeutiche del paziente per un arco di 12 mesi. L’articolo prevede anche che il farmacista, al momento della dispensazione, informi il paziente sulle corrette modalità d’uso e si faccia carico del monitoraggio dell’aderenza terapeutica, segnalando eventuali criticità al medico prescrittore.

Un’altra disposizione di notevole e positivo impatto pratico soprattutto per il paziente e i suoi familiari permetterà alla farmacia di fornire immediatamente i medicinali prescritti o consigliati nel referto di dimissione ospedaliera, pronto soccorso o continuità assistenziale, purché presentati entro due giorni.

Dalle novità legislative appena elencate non debbono derivare costi aggiuntivi per la finanza pubblica. A garantire l’invarianza di spesa sarà l’apposito decreto che il ministero della Salute, una volta approvato definitivamente il ddl 1184/bis, dovrà predisporre e approvare per definirne le modalità operative.

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