Roma, 15 settembre – Farmacieunite, il sindacato indipendente di titolari di farmacia fondato nel 2013 a Treviso per iniziativa di un gruppo di farmacisti guidati da Franco Gariboldi Muschietti e capace di guadagnare negli anni un significativo numero di adesioni soprattutto nelle Regioni del Nordest del Paese, ha presentato un ricorso con il quale chiede l’annullamento l’ultimo Accordo convenzionale nazionale tra Stato e farmacie, firmato poco prima del Natale dello scorso anno da Sisac e dalle sigle delle farmacie private e pubbliche Federfarma e Assofarm e in vigore dallo scorso mese di marzo. Il motivo? L’aver escluso dal tavolo di contrattazione Farmacieunite rende la convenzione illegittima.
Il nuovo Anc è arrivato a più di un quarto di secolo dal precedente, che risaliva al 1998 ed era riuscito a passare indenne – non si capisce ancora come – attraverso rivolgimenti epocali quali la legge 405 del 2001 e l’istituzione della farmacia dei servizi, solo per citarne due, che hanno completamente stravolto il campo di gioco. Cataclismi che hanno di fatto ribaltato i contesti ma non sono bastati a indurre chi avrebbe dovuto a cambiare regole di servizio (e di ingaggio) in tutta evidenza non più adeguate. Una storia davvero singolare, che forse in futuro qualcuno vorrà analizzare in profondità per capire come e soprattutto perché sia stata possibile. Quel che si può dire ora è solo che, in qualche modo, la vicenda dice molto sulla capacità di resilienza e di adattamento della farmacia italiana.
Il nuovo Accordo, per il quale è stato necessario attendere più di una generazione, si trova subito di fronte a un ostacolo probabilmente non messo neppure in conto, ovvero il ricorso del sindacato oggi presieduto da Maurizio Giacomazzi (nella foto). Che – ponderato tutto il ponderabile – ha deciso di presentare un ricorso per illegittimità davanti alla giustizia amministrativa con correlata richiesta di annullamento.
L’iniziativa di Farmacieunite – sulla quale il sindacato si gioca ovviamente ragion d’essere e futuro: sic stantibus rebus, il sindacato si troverebbe a essere escluso anche dai tavoli dove si tratteranno gli accordi integrativi regionali – nasce a seguito della sua esclusione dalle trattative che, a partire dal 2017 e con una serie di interruzioni anche molto lunghe, hanno poi portato alla stipula del nuovo accordo convenzionale.
Un’esclusione che – sostiene il sindacato nel suo ricorso – affonda le radici nell’Accordo Stato-Regioni del dicembre 2013 sulle contrattazioni per il rinnovo dei contratti con il personale convenzionato, laddove (art. 3) limita la rappresentatività alle organizzazioni sindacali con un numero di iscritti, risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale, “non inferiore al 5% delle deleghe complessive“. E, prima ancora di discutere (come in ogni caso il ricorso farà più avanti) la legittimità del criterio in sé, Farmacieunite osserva che il conto delle sue deleghe (così come quello delle altre sigle di rappresentanza) è stato effettuato da Sisac, al momento della convocazione del tavolo negoziale nel settembre 2017, sulla base di una rilevazione condotta nel 2016 che ne attribuiva a Federfarma 10.260 (88,51%) ad Assofarm 1.006 (8,68%) e a Farmacieunite 326 (2,81%). Da qui l’esclusione dell’ultima sigla, in ottemperanza al criterio del 5%.
Ma – contesta Farmacieunie – la trattativa era stata interrotta per tre anni e Sisac riconvocò il tavolo di contrattazione solo nell’agosto 2024, aprendo di fatto un nuovo procedimento sulla base di un nuovo atto d’indirizzo. Circostanza che – secondo il sindacato fondato da Gariboldi Muschietti – avrebbe di necessità richiesto una ricognizione del numero di deleghe in quel momento. Se effettuato, il controllo avrebbe consentito a Sisac di rilevare che Farmacieunite dispone, rispetto al 2016, di un numero doppio di iscritti e quindi è in possesso del “peso” sufficiente, sia pure per decimali di punto, per superare la fatidica soglia del 5%.
Nel suo ricorso, però, Farmacieunite non punta solo su aritmetica e percentuali, ma su questioni più radicali: l’Acn è a suo giudizio illegittimo perché basato su un criterio, quello appunto della rappresentatività misurata attraverso le deleghe, mutuato dall’Accordo per i medici di famiglia. Un accordo che, secondo il sindacato presieduto da Giacomazzi, non è applicabile alle farmacie, che “sono aziende per le quali neppure potrebbe rilevare una supposta analogia con la disciplina del pubblico impiego”.
A rafforzare la sua tesi, il sindacato osserva che basterebbe una lettura più attenta del decreto legislativo 502/1992 che disciplina le convenzioni con le farmacie, e segnatamente dell’art. 8 (riservato alla contrattazione da riservare alle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative), per comprendere che la volontà del legislatore e lo spirito della norma sono quelli di “consentire la massima partecipazione sindacale in un comparto che, per l’esiguità delle rappresentatività presenti, lo consente senza alcuna riserva“.
C’è anche da considerare, poi, il percorso compiuto da Farmacieunite nei suoi 12 anni di vita, con la sua espansione in diverse Regioni e una raggiunta rappresentatività a livello nazionale che rendono a suo giudizio illegittima l’esclusione dal novero delle sigle firmatarie dell’Anc (e, a cascata, anche quella dai tavoli dove si tratteranno gli accordi integrativi regionali).A sostegno delle sue argomentazioni, Farmacieunite ricorda le convocazioni ricevute da parte di Governo e Ministeri e la partecipazione alla sottoscrizione di numerosi protocolli d’intesa, per esempio sull’emergenza pandemica da Covid, ai quali ha preso parte, insieme a Federfarma e Assofarm, come sigla ritenuta tra le “associazioni maggiormente rappresentative delle farmacie italiane”.
In conclusione, il sindacato nordestino (ma che vanta adesioni anche in altre Regioni, come ad esempio la Lombardia e l’Emilia Romagna) mette in fila nel suo ricorso quattro ragioni e argomentazioni – l’illegalità del criterio di rappresentatività, l’erronea valutazione della natura giuridica delle farmacie (aziende che non dovrebbero essere soggette a un criterio di rappresentatività mutuato dal settore del pubblico impiego), l’errata interpretazione della normativa di riferimento (in particolare il d.lgs, n.502/92) e infine la capacità di rappresentanza di cui il sindacato ha datò prova nella sua storia, con il pieno riconoscimento delle istituzioni – che ritiene quattro assi in grado di fargli vincere una partita a tutti gli effetti decisiva.
La parola, ora, è in mano ai giudici amministrativi laziali, che esamineranno il ricorso di Farmacieunite, pronunciandosi nel merito, nel prossimo mese di novembre.


