Fofi: Farmaci, accesso con smart locker, totem e sistemi simili non conforme alle leggi

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Roma, 2 luglio 2026 – L’attivazione di 12 locker automatizzati per il ritiro differito dei farmaci della diretta, annunciata dieci giorni fa dalla Asl di Parma come una meritoria iniziativa per semplificare la vita agli utenti, evitando loro un nuovo accesso (e relative file) al servizio di distribuzione dei farmaci dell’Asl all’ospedale Maggiore della città ducale grazie alla possibilità di accedere comunque ai farmaci in modo veloce, sicuro e automatizzato, è come il matrimonio di Renzo e Lucia: non s’ha da fare. E non perché voglia impedirlo un prepotente signorotto animato da poco commendevoli intenzioni, ma perché – molto semplicemente – le disposizioni legislative in vigore nel nostro Paese non lo consentono.

Lo aveva già subito espresso, all’indomani dell’annuncio dell’Asl parmense, l’associazione regionale dei titolari di farmacia, Federfarma Emilia Romagna, facendo subito partire una diffida per rappresentare (con dovizia di richiami di legge) che l’utilizzo di locker, smart locker, armadietti automatizzati e sistemi analoghi per il ritiro differito dei medicinali non è conforme alle norme vigenti. Da qui la diffida a proseguire nell’iniziativa e la richiesta di sospenderla con effetto  immediato. In caso contrario, Federfarma Emilia Romagna avrebbe proceduto, codici e pandette alla mano, segnalando la vicenda al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (Nas) e investendo della questione gli Ordini professionali competenti “per le valutazioni del caso e intraprendere ogni opportuna iniziativa giudiziaria a tutela della categoria”.

La reazione ha certamente contribuito per la sua parte a indurre la Regione Emilia Romagna a “congelare” il progetto della Asl di Parma, sospendendolo con effetto immediato e sine die, ma lasciando anche aperta la prospettiva di tornare sul tema, magari con un confronto nel prossimo futuro tra tutti i principali stakeholders (Ministero, Fofi e associazioni delle farmacie di comunità) per le necessarie, adeguate valutazioni.

Intanto, uno dei più autorevoli fra i soprannominati stakeholders, la Fofi, è intervenuta ieri con una nota sulla materia, ribadendo il divieto di distribuzione dei farmaci tramite smart-locker, totem digitali o sistemi automatizzati analoghi. Un tema che peraltro la federazione ordinistica aveva già affrontato in due su circolari in data giugno 2023 e 26 gennaio 2026. La Fofi richiama la normativa vigente e i recenti chiarimenti del Ministero della Salute. La prima “vieta la dispensazione dei medicinali attraverso distributori automatici, ovunque collocati”,  scrive la Fofi nella sua nota, richiamando l’articolo 122 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico delle Leggi sanitarie), che stabilisce espressamente: “la vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima”.

“La ratio della norma” spiega la federazione “risiede nell’esigenza di assicurare che l’atto dispensativo sia accompagnato dal costante controllo professionale e dalla consulenza del farmacista, elementi imprescindibili per garantire il corretto utilizzo del farmaco”.

Con particolare riferimento ai medicinali Sop e Otc (quelli di automedicazione), le modalità di cessione al pubblico consentite dalla legge sono la dispensazione al “banco” e il commercio elettronico (online). Quest’ultimo è disciplinato dall’articolo 112-quater del D.Lgs. 219/2006, che lo definisce come “fornitura a distanza al pubblico… mediante i servizi della società dell’informazione”.

“Nel nostro ordinamento la dispensazione deve essere effettuata esclusivamente dal farmacista” chiarisce la nota della Fofi “e non è consentito in farmacia o parafarmacia l’accesso diretto ai medicinali da parte dell’acquirente”. Unica eccezione, espressamente prevista dal legislatore all’articolo 96, comma 3, del D.Lgs. 219/2006, è quella relativa ai medicinali di automedicazione, “ferma restando anche in tale caso, comunque, la presenza del farmacista che assiste e supervisiona l’intera operazione”.

Messe a nudo le radici, la nota della Fofi sale quindi per i rami, spiegando quanto ha ribadito in coerenza con tale impianto normativo il Ministero della Salute con la recente nota del 16 gennaio 2026, conformandosi peraltro all’orientamento già espresso in passato: “La dispensazione costituisce un atto professionale che si compone di diverse fasi: la fase della spedizione della ricetta esclusivamente in farmacia, della individuazione/selezione del medicinale, della verifica finale dell’integrità dello stesso, del dialogo con il cliente e della consegna finale del prodotto. In nessuna di queste fasi, alla luce della sopra richiamata normativa, il farmacista può essere sostituito in farmacia o parafarmacia da un commesso o da un altro collaboratore che non sia farmacista”.

“Alla luce del combinato disposto delle norme citate e delle note ministeriali diffuse in materia” conclude la nota della Federazione professionale  “l’installazione e l’utilizzo di smart-locker e sistemi analoghi (es. totem dotato di touchscreen) per la distribuzione di medicinali deve ritenersi non conforme all’attuale assetto normativo”.

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