Roma, 15 dicembre – Respinto su tutta la linea il ricorso alla giustizia amministrativa con il quale Farmacieunite, il sindacato indipendente di titolari di farmacia fondato nel 2013 a
Treviso per iniziativa di un gruppo di farmacisti guidati da Franco Gariboldi Muschietti e oggi presieduto da Maurizio Giacomazzi (nella foto), aveva chiesto l’annullamento dell’ultimo Accordo convenzionale nazionale tra Stato e farmacie, firmato poco prima del Natale dello scorso anno da Sisac e dalle sigle delle farmacie private e pubbliche Federfarma e Assofarm e vigente dallo scorso marzo, ritenuto illegittimo per l’esclusione dal tavolo di contrattazione della stessa Farmacieunite (RIFday ne aveva ampiamente riferito nel settembre scorso in questo articolo).
Con sentenza pubblicata lo scorso 11 dicembre, il Tar del Lazio ha sepolto sotto la pietra tombale dell’infondatezza il ricorso di Farmacieunite, sancendo che il percorso seguito per arrivare all’accordo della nuova convenzione Snn-farmacie tra Sisac, Federfarma e Assofarm, poi “benedetto” dalla ratifica della Conferenza Stato-Regioni, è stato assolutamente lineare e legittimo.
La sentenza smonta pezzo per pezzo tutte le argomentazioni addotte da Farmacieunite, a partire da quella relativa alla sua esclusione dal tavolo negoziale con la Sisac riconvocato nel 2024 dopo una lunga fase di stallo. Nell’occasione, secondo il sindacato nordestino, si sarebbe dovuto procedere a una nuovo conteggio delle deleghe sindacali, che avrebbe certamente attestato la maggiore rappresentatività raggiunta da Farmacieunite rispetto a quella rilevata nel 2016 e ormai tale da rispondere ai parametri (peraltro anch’essi contestati dal ricorrente) per accedere alla contrattazione nazionale.
E proprio dal criterio della rappresentatività sindacale fondato sulla consistenza associativa sono partiti i giudici del Tribunale amministrativo laziale, affermandone fondatezza e legittimità: la valutazione sulla base delle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale è riconosciuta nell’Accordo Stato-Regioni del dicembre 2013, che – regolando il rinnovo degli accordi con il personale convenzionato e con le farmacie – conviene di fissare nella misura del 5% del loro numero complessivo la soglia minima di deleghe che consentono di sedere al tavolo della contrattazione nazionale tra le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie.
Un criterio che – a giudizio del Tar – non solo è legittimo, perché non viola il principio del pluralismo sindacale, ma è anche in linea con la necessità di assicurare un ordinato svolgimento delle trattative, per le quali il legislatore non ha previsto un modello di partecipazione indiscriminata, rimettendo alla disciplina pattizia e regolamentare la definizione dei criteri di rappresentatività. Chiaro lo scopo: evitare eccessi di frammentazione potenzialmente ostativi di un ordinato percorso negoziale finalizzato alla stipula di un accordo di pubblici interesse e rilevanza.
La sentenza liquida anche la questione di soluzione di continuità sollevata da Farmaciunite: il tavolo del 2024 non era (come asserito dal ricorrente)q ualcosa di altro e diverso da quello avviato nel 2017 sulla base dell’atto di indirizzo del Comitato di settore, ma la sua semplice e naturale prosecuzione. Per i giudici del Tar Lazio, Sisac non aveva dunque alcun obbligo a procedere a un nuovo accertamento sulla consistenza delle deleghe sindacali, bastando la rilevazione precedente a individuare i soggetti legittimati a sedere al tavolo.
Respinta anche l’argomentazione relativa all’asserita rappresentatività che Farmacieunite avrebbe acquisito partecipando a tavoli istituzionali, accordi e intese in materia di sanità pubblica: aver preso parte attiva a iniziative di pubblico interesse sanitario in collaborazione con istituzioni e amministrazioni pubbliche (come ad esempio in occasione della pandemia di Covid) non legittima a sedere al tavolo convenzionale, la cui partecipazione è regolata dagli specifici criteri fissati dal già ricordato Accordo Stato-Regioni del dicembre 2013.
La sentenza del Tar Lazio si preoccupa anche di precisare che la non partecipazione al tavolo convenzionale nazionale rende del tutto coerente la preclusione alla partecipazione agli accordi integrativi regionali. In quanto sigla non firmataria della convenzione nazionale, Farmacieunite non può reclamare il diritto di sedere ai tavoli regionali, che nella cornice dell’accordo collettivo nazionale trovano radicamento e senso.
Per Farmacieunite una débâcle, prime voci su una possibile reunion delle sigle dei titolari
In termini strettamente giuridici, insomma, per Farmaciunite è stata un’autentica débâcle, che con ogni probabilità costringerà il sindacato nordestino a riconsiderare in profondità il suo impegno e il suo percorso. Al riguardo, si fa strada l’ipotesi di chiudere l’esperienza di percorso sindacale autonomo avviata nel 2013, rientrando in Federfarma. Secondo i rumors, le due sigle sindacali delle farmacie avrebbero già avviato contatti per ragionare su modalità e condizioni di un’eventuale reunion. E forse non bisognerà neppure attendere troppo per assistere a prossimi sviluppi in questa direzione.


