Ricette elettroniche bianche miste, il Tar Lazio respinge il ricordo delle parafarmacie

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Roma, 13 giugno –  La notizia è di due settimane fa, ma merita di essere riportata all’attenzione dei lettori: il Tar Lazio ha rigettato con sentenza n. 09144 del 30 maggio 2023 il ricorso con il quale un gruppo di parafarmacie chiedeva l’annullamento del decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze, adottato con il concerto del ministero della Salute il 1 dicembre 2022, laddove prevede che il  Sistema di accoglienza centrale (Sac) del MEF renda disponibile alle parafarmacie la possibilità di visualizzare e gestire la ricetta elettronica bianca (Reb), recante esclusivamente farmaci non soggetti a obbligo di prescrizione medica (Sop/Otc), precludendo per contro la visualizzazione della Ricetta elettronica bianca mista, ovvero contenente sia la prescrizione di farmaci non soggetti a obbligo di prescrizione medica sia quella di farmaci soggetti a obbligo di prescrizione medica.

Il ricorso contro il decreto del Mef del 1 dicembre 2022 è stato di fatto, almeno fin qui,  l’ultimo tentativo delle parafarmacie di ottenere un accesso pienamente soddisfacente alla piattaforma telematica del Servizio del Sistema tessera sanitaria (Sts), non ritenendo evidentemente tale la situazione determinata dal decreto del MEF in ragione del quale il Sac non consente agli esercizi di vicinato l’accesso alla lettura delle cosiddette ricette miste, con la conseguenza – lamentavano nel loro ricorso le parafarmacie –  che il paziente a cui sia stata erogata una Reb mista, una volta constatato che in parafarmacia non è consentito erogare farmaci non Sop e Otc, “si recherà in farmacia, ove acquisterà sia i farmaci necessitanti di ricetta, sia i farmaci Sop e Otc”.

In altre parole, secondo lr parafarmacie ricorrenti, il “sistema” disegnato dal decreto MEF del 1 dicembre 2023  lede “il diritto alla salute del paziente” e in più ostacola l’espletamento della funzione di farmacista poiché impedisce “l’integrale conoscenza della terapia farmacologica cui è sottoposto l’assistito, affinché lo stesso possa svolgere al meglio la sua funzione di assistenza al momento di acquisto di farmaci Sop e Otc”.

Argomentazioni che il Tar Lazio ha però deciso di non accogliere, sostenendo che il regime introdotto dal provvedimento del MEF  “non viola l’art. 5 del d.l. n. 223/2006 poiché da questa disposizione non deriva alcun obbligo a carico dell’amministrazione di consentire alle parafarmacie la visualizzazione di REB c.d. miste contenenti farmaci che le stesse parafarmacie non possono dispensare. Ne consegue che il divieto di vendere farmaci soggetti all’obbligo di prescrizione giustifica la limitazione tecnica nella visualizzazione  della Reb c.d. miste contenenti anche tali farmaci, limitazione che quindi non costituisce nei confronti delle parafarmacie un ostacolo all’iniziativa economica o alla libera concorrenza (art. 41 Cost.)”.

Per le stesse ragioni “il Dm 1° dicembre 2022 non limita l’esplicazione delle funzioni dei parafarmacisti che operano nelle parafarmacie (artt. artt. 8, 10 e 15, del Codice deontologico del Farmacista), né a maggior ragione lede il diritto alla salute degli assistiti (art. 32 Cost.), in quanto non può predicarsi la lesione di prerogative o funzioni che non si ha titolo ad esercitare poiché relative a farmaci di cui è preclusa la vendita”.

Il Collegio presieduto da Francesco Riccio ha peraltro voluto  evidenziare che, alla luce di modiche tecniche apportate da MEF e da Sogei, il medico prescrittore “dal 18 gennaio 2023” non può più emettere Reb c.d. miste, cosa che, in passato, poteva invece fare. Il medico laddove intende prescrivere farmaci soggetti a prescrizione medica e farmaci non soggetti a prescrizione medica, è tenuto a rilasciare due distinte Reb, in quanto è di fatto inibito compilare Reb c.d. miste in linea con la disciplina recata dal d.m. 1° dicembre 2022. Di conseguenza, anche alla farmacia è di fatto preclusa dal 18 gennaio scorso la possibilità di visualizzare e gestire le Reb c.d. miste, trovandosi così in una posizione del tutto allineata con quella della parafarmacia.

La circostanza appena ricordata vale ad assicurare che i farmaci classificati senza obbligo di prescrizione (Sop e Otc) siano presenti su una ricetta dematerializzata utilizzabile liberamente, a scelta del paziente, sia in parafarmacia, sia in farmacia. In definitiva, per il Collegio, le modifiche tecniche apportate dal Mef e da SOGEI al Stn delle Reb, evidenziano “come il d.m. 1° dicembre 2022 rispetta ora, in concreto, la disciplina stabilita dal legislatore sulla vendita dei medicinali SOP e OTC, in quanto è oramai preclusa, fin dalla fase di emissione della ricetta bianca, la possibilità di mettere Reb c.d. miste”.

Per il Tar, infine, non può ravvisarsi una disparità di trattamento con le farmacie in quanto “non essendo più possibile emettere ricette elettroniche c.d. miste, le farmacie non possono più accedere, a differenza del passato, al servizio di lettura delle REB contenenti farmaci con obbligo di prescrizione medica e senza obbligo di prescrizione medica”.

 

 

♦ Tar Lazio,  sentenza n. 09144 del 30 maggio 2023

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